Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 267 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8 legge Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, che qualificava come agenti contabili gli amministratori e i sindaci delle società a partecipazione regionale, non può più affermarsi la legittimazione passiva di costoro nel giudizio di conto. La qualità di agente contabile presuppone il “maneggio”, ossia la disponibilità materiale dei beni o dei diritti oggetto del conto: nelle partecipazioni societarie tale disponibilità spetta ai soggetti dell’ente proprietario, non ai componenti degli organi della società partecipata. Il giudizio di conto è improcedibile per difetto della qualità soggettiva del convenuto anche quando manchino la sottoscrizione del conto e un valido atto di parifica.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2017, reso da un consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a partecipazione regionale. Con relazione del Magistrato istruttore, depositata nel 2025, erano state prospettate irregolarità formali concernenti la sottoscrizione del conto e del decreto di parifica, oltre alla contestazione circa l’effettiva qualifica di agente contabile del convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
Il Magistrato istruttore aveva quindi proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione. Con decreto presidenziale n. 74 del 21 marzo 2025, notificato all’amministrazione e al Pubblico Ministero, era stata fissata l’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
All’udienza, il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del conto. Il Collegio ha esaminato separatamente i motivi di irregolarità e la questione preliminare della legittimazione passiva.
Quanto al primo profilo, il conto giudiziale non risulta di fatto sottoscritto: difetta il requisito formale minimo di cui all’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome. È parimenti carente un valido atto di parifica: solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente davanti alla Corte ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c., e la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione, prevista dall’art. 618 R.D. n. 827/1924, è elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale del conto.
Il Collegio si sofferma poi sulla qualifica soggettiva del convenuto. Dagli accertamenti istruttori risulta che, nell’esercizio considerato, il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico della società partecipata, in forza dell’art. 8 legge Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni della Regione e che non potevano averla, per conflitto di interesse, in quanto componenti degli organi di amministrazione della società. Essa confliggeva con la legislazione statale, che individua l’agente contabile nel soggetto titolare del “maneggio” dei beni oggetto del conto: trattandosi di partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio, come confermato dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c..
Caducata la norma attributiva della qualifica ex lege, non può sostenersi che il convenuto sia agente contabile di fatto, poiché difetta del “maneggio” richiesto dal sistema. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva ad causam e l’improcedibilità del giudizio.
Poiché tale pronuncia non definisce il giudizio sulla regolarità delle gestioni, il Collegio chiarisce che i conti dovranno essere resi dal soggetto titolare dell’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2017; l’amministrazione regionale è tenuta ad acquisirlo e parificarlo secondo gli artt. 137 e seguenti c.g.c., ferme le competenze della Procura erariale. Nulla per spese, in ragione della natura officiosa del giudizio, della pregiudizialità delle questioni e dell’omessa costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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