Cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 336 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, la sopravvenuta soddisfazione in corso di causa della pretesa del ricorrente da parte dell’INPS integra gli estremi della cessazione della materia del contendere. La dichiarazione non esonera l’Istituto dalla rifusione delle spese di lite quando il soddisfacimento sia intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio e l’Ente non abbia illustrato le ragioni del ritardo nell’attribuzione del trattamento pensionistico. In tale ipotesi il giudice contabile applica il criterio della soccombenza virtuale, quale criterio di distribuzione delle spese fondato sulla valutazione della probabile soccombenza della parte che ha dato causa al processo. Il ritardo non giustificato nell’erogazione del trattamento è idoneo a fondare la condanna alle spese in favore del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, coniuge superstite di una dipendente deceduta in attività di servizio, ha chiesto all’INPS la pensione ordinaria indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso. L’istanza è stata presentata nel novembre 2024, unitamente alla richiesta di un incontro chiarificatore inoltrata dal difensore nel marzo 2025.
Non avendo ottenuto l’attribuzione del trattamento, il ricorrente ha adito la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, per il riconoscimento del proprio diritto. In corso di causa l’INPS ha corrisposto la prestazione, comunicando la liquidazione con decorrenza dal giugno 2025 e l’erogazione degli arretrati dal novembre 2024, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che la domanda ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione indiretta in qualità di coniuge superstite di dipendente deceduta in attività di servizio.
L’INPS ha espressamente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, mentre il difensore del ricorrente vi ha aderito, trasmettendo la comunicazione di liquidazione della pensione inviata dall’Istituto. Tali elementi consentono di riconoscere l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sulla regolazione delle spese il giudice osserva che l’Istituto non ha illustrato le ragioni del ritardo nell’attribuzione del trattamento pensionistico, richiesto nel novembre 2024 e liquidato soltanto nel maggio 2025. Il ritardo, privo di giustificazione, fonda l’applicazione della soccombenza virtuale.
In applicazione di tale criterio l’INPS è condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi e onnicomprensivi € 750,00, con attribuzione al procuratore anticipatario. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere con decorrenza 1/11/2024 e conferma la condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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