Chiusura dei questionari consuntivi e avvisi sulla gestione di riscossione e residui (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 339 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo, all’esito dell’esame dei questionari consuntivi redatti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ne dispone la chiusura senza ulteriori osservazioni quando i rendiconti risultano sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica. La chiusura del questionario non integra una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti. La deliberazione è adottata allo stato degli atti e resta ferma la possibilità di successivi approfondimenti. Il conseguimento di un risultato di competenza non negativo e di un equilibrio di bilancio positivo, ai sensi dei commi 820 e 821 della legge n. 145/2018, non esonera l’ente dal monitoraggio di riscossione e residui.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo ha esaminato i questionari sui rendiconti di gestione di un ente locale per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2024, redatti dall’organo di revisione economico-finanziaria secondo i criteri delle linee guida della Sezione delle Autonomie. Il controllo ha riguardato anche i dati presenti nella BDAP, nel sistema Con.Te. e in altre banche dati disponibili.
L’esame della documentazione contabile ha condotto all’apertura di un’istruttoria su assenza di cassa vincolata, gestione dei residui, capacità di riscossione, fondo contenzioso, organismi partecipati e PNRR. Il responsabile del servizio finanziario dell’ente ha fornito i chiarimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Dai prospetti esaminati emerge che l’ente ha documentato il conseguimento di un risultato di competenza non negativo negli esercizi in esame, nel rispetto delle disposizioni dei commi 820 e 821 della legge n. 145/2018 e della circolare MEF RGS n. 3 del 14 febbraio 2019, nonché un risultato positivo dell’equilibrio di bilancio. Le verifiche effettuate e l’attività istruttoria non hanno reso necessari ulteriori approfondimenti sui rendiconti, che appaiono sostanzialmente in linea con i vincoli di finanza pubblica vigenti.
La Sezione si sofferma tuttavia su due aspetti della gestione finanziaria. Quanto all’attività di riscossione, emergono criticità con particolare riguardo alle entrate derivanti dai tributi comunali TIA/TARI e al canone unico. L’amministrazione ha rappresentato di aver potenziato l’ufficio tributi, di aver incaricato l’agenzia delle entrate-riscossione del recupero coattivo e di sollecitare bonariamente i morosi prima della trasmissione delle liste. La Sezione invita l’ente a proseguire nel percorso di recupero delle entrate, tributarie ed extratributarie, con costante monitoraggio dei processi organizzativi e gestionali sotto i profili dell’efficienza e dell’efficacia.
Sul punto richiama l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui una gestione ordinata e tempestivamente verificabile delle entrate costituisce elemento imprescindibile per la corretta formazione e gestione del bilancio pubblico, qualificabile come bene pubblico strumentale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, citando le sentenze n. 184 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 51 del 2019.
Quanto alla gestione dei residui, dall’analisi delle scritture contabili emerge, sebbene in riduzione nel biennio 2023-2024, una rilevante consistenza di residui attivi e passivi riferiti all’intero periodo. L’ente ha evidenziato che gli importi più rilevanti appartengono alla parte capitale del bilancio e che le fatture di saldo delle opere pubbliche vengono spesso ricevute e pagate all’inizio dell’anno successivo. La Sezione invita l’ente a mantenere un costante monitoraggio dei residui di esercizi pregressi, rafforzando la ricognizione e la verifica puntuale delle singole partite contabili, e a procedere a un’analisi dei residui attivi con anzianità superiore al quinquennio, per evitare il mantenimento in bilancio di crediti di dubbia o inesigibile riscossione. Prende atto della congruità dell’accantonamento al FCDE per gli esercizi in esame.
La Sezione richiama infine l’attenzione sulla necessità di valutare le condizioni per la costituzione e la gestione della cassa vincolata, non movimentata negli esercizi esaminati, in conformità a quanto precisato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 17/2023/QMIG. Allo stato degli atti dispone la chiusura dei questionari, senza ulteriori osservazioni.
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Nota della Redazione
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