Imposta di soggiorno non riversata: condanna dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 176 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva che il Comune ha incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno assume la qualità di agente contabile e risponde del mancato riversamento delle somme riscosse. Accertata, mediante raffronto tra il conto, i dati del portale “Alloggiati web” e le dichiarazioni bimestrali, una differenza tra quanto versato e quanto dovuto, il giudice contabile dichiara irregolare il conto giudiziale e non può procedere al discarico. Ne consegue la condanna dell’agente contabile al pagamento in favore dell’Ente locale di quanto ancora dovuto, oltre interessi legali dal mancato riversamento sino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020, in favore di un Comune che aveva incaricato le strutture ricettive della riscossione del tributo.
Con relazione d’irregolarità, il magistrato istruttore ha rappresentato che, dal raffronto tra il conto e la documentazione acquisita, emergeva una differenza tra l’importo dichiarato come riversato e quello effettivamente dovuto. Ha quindi chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla criticità, con conseguente mancato discarico e condanna dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva del gestore. Il Comune ha incaricato le strutture ricettive dell’incasso dell’imposta di soggiorno, disciplinando con apposito regolamento le modalità di riversamento e comunicando alla Sezione l’elenco degli agenti contabili. Il conto è stato predisposto con il mod. 21, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. z), del d.P.R. n. 194/1996, ed è firmato da chi esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura.
La Corte rileva che non risultano passaggi di gestione né discarichi contabili e amministrativi ai sensi dell’art. 233, comma 2, del T.U. n. 267/2000. L’agente contabile, pertanto, non può essere liberato dalla propria responsabilità per il solo fatto di aver presentato il conto.
L’accertamento dell’omesso riversamento si fonda su un riscontro analitico. Il magistrato istruttore ha confrontato i dati del conto con quelli inseriti nel portale “Alloggiati web” e con le dichiarazioni bimestrali trasmesse dal gestore ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, acquisendo inoltre ulteriori chiarimenti dall’agente. Da tale raffronto è emersa una differenza tra l’importo riversato e quello che avrebbe dovuto essere versato.
Su queste basi il Collegio, in adesione alle conclusioni del Pubblico Ministero, rileva l’omesso riversamento e dichiara irregolare il conto. Non può quindi procedersi al discarico: l’agente contabile è condannato al pagamento di quanto ancora dovuto in favore del Comune, oltre interessi legali con decorrenza dal mancato riversamento e sino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’agente contabile.
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Nota della Redazione
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