Discarico del conto dell’economo sanitario sulla base della relazione del giudice designato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 62 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il Collegio può pronunciare il discarico dell’agente contabile accogliendo la prospettazione del giudice designato, quando quest’ultimo abbia proposto il discarico con apposita relazione ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c. e il rappresentante del Pubblico Ministero abbia formulato conclusioni conformi. La verifica di rispondenza del conto alle indicazioni già impartite dalla Corte non costituisce un passaggio indefettibile del giudizio: qualora il decreto presidenziale non la richieda più e le risorse istruttorie siano esigue, il Collegio può discarichiare il conto senza specifica revisione, ove non emergano condizioni ostative. Il conto deve comunque risultare idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dall’economo di un’azienda sanitaria territoriale per l’esercizio finanziario 2015, iscritto al registro di segreteria della Sezione giurisdizionale regionale.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, proponendo il discarico del contabile. Nella relazione ha dato atto che le pregresse sentenze-ordinanze della Sezione avevano impartito una serie di indicazioni sulla corretta predisposizione dei conti di cassieri ed economi, indicazioni alle quali i conti successivamente depositati erano risultati conformi. Ha però osservato che tale verifica di rispondenza non era più prevista dal decreto presidenziale adottato per l’anno 2025 e che l’ottimale impiego delle esigue risorse istruttorie mal si conciliava con la sua prosecuzione. Ha quindi ritenuto non necessario sottoporre il conto a specifica revisione ai fini del discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla conformità delle conclusioni del Procuratore regionale alla relazione del giudice designato, elemento che consente di definire il giudizio senza contraddittorio sulla proposta di discarico.
Il fulcro argomentativo è la valorizzazione della relazione del magistrato designato quale strumento di definizione del giudizio di conto. Il Collegio ne dichiara la piena condivisibilità e su tale base ritiene che non sussistano condizioni ostative alla pronuncia di discarico.
La decisione si fonda su due presupposti indicati nella relazione. Il primo è che i conti degli agenti contabili della medesima azienda erano già risultati conformi alle indicazioni impartite dalla Sezione con le precedenti sentenze-ordinanze. Il secondo è che il decreto presidenziale per l’anno 2025 non prevede più quella verifica, con conseguente necessità di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili.
Su queste basi il Collegio reputa che la già accertata rispondenza alle indicazioni possa ritenersi estesa anche al conto in esame, senza che occorra una specifica revisione. La pronuncia di discarico non è dunque subordinata a un nuovo esame analitico del rendiconto, ma si fonda sulla condivisione della prospettazione del giudice designato e sull’assenza di ragioni ostative.
La Corte non si pronuncia sulle spese, non essendovi luogo, e manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata in segreteria.
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Nota della Redazione
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