Discarico del conto del cassiere sanitario senza revisione analitica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 36 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il discarico del contabile può essere pronunciato senza che il conto sia sottoposto a specifica revisione analitica, quando la rispondenza del rendiconto ai requisiti di forma e contenuto richiesti dall’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. sia già stata costantemente verificata in relazione a conti analoghi e il decreto presidenziale di organizzazione dell’attività istruttoria non imponga più tale verifica. Il Collegio non è vincolato a rinnovare l’accertamento quando la regolarità del conto risulti ragionevolmente desumibile dalla continuità degli esiti delle revisioni pregresse. La scelta di destinare le risorse istruttorie ad altre figure di agenti contabili integra criterio di economia processuale e non lede la funzione di controllo.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano per l’esercizio finanziario 2013. Il magistrato designato, con apposita relazione, ha rimesso l’esame al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., proponendo il discarico.
La proposta muove da un dato processuale preciso. Le indicazioni già impartite in passato dalla Sezione sui requisiti di forma e contenuto del conto hanno trovato costante riscontro nelle revisioni dei conti depositati in esito alle precedenti sentenze-ordinanze. Il decreto presidenziale per l’anno 2025 non richiede più quella verifica analitica. Il Procuratore regionale ha rassegnato conclusioni conformi alla relazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla condivisibilità della prospettazione del giudice designato. Il conto giudiziale deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile, secondo il parametro dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont.. Su questo presupposto la Sezione aveva in precedenza enunciato una serie di indicazioni per la corretta predisposizione dei rendiconti di cassieri ed economi dei Comprensori sanitari.
L’attività di revisione via via intervenuta ha riscontrato costantemente la rispondenza dei conti a quelle indicazioni, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. La verifica di tale rispondenza non è però più prevista nel decreto presidenziale emanato per il 2025 ai sensi dell’art. 145, comma 2, cod. giust. cont..
Da qui la scelta organizzativa del giudice designato: destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili. Il Collegio ne fa derivare che l’impiego delle risorse disponibili mal si concilia con la prosecuzione della verifica analitica del conto in epigrafe.
La Corte ritiene quindi che non si rinvengano plausibili ragioni per non reputare che la già accertata rispondenza alle indicate prescrizioni connoti anche il rendiconto oggetto di esame. Ne segue che non appare necessario sottoporlo a specifica revisione ai fini del discarico del contabile.
Il Collegio non ravvisa condizioni ostative e dispone il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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