Responsabilità erariale indiretta e scelta irrazionale di disdetta contrattuale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 133 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, risponde di danno erariale indiretto il direttore generale che abbia adottato una disdetta contrattuale motivata con finalità istituzionali in realtà mai perseguite, esponendo l’ente a condanna risarcitoria. La normativa sul servizio sanitario nazionale, segnatamente l’art. 3 d.lgs. n. 502/92, incentra sul direttore generale i poteri di gestione a rilevanza esterna, sicché, in assenza di comprovata delega, la scelta contrattuale gli è direttamente imputabile. Il termine prescrizionale quinquennale decorre dal pagamento effettivo conseguente alla condanna risarcitoria. Le costituzioni in mora dell’amministrazione danneggiata non richiedono la precisa quantificazione del debito per avere efficacia interruttiva. La gravità della condotta commissiva preclude l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La questione trae origine dalla gestione del servizio bar all’interno di una struttura ospedaliera. La società concessionaria, dopo aver constatato che i locali non erano stati destinati ad attività diverse, come invece motivato nella disdetta comunicata dall’amministrazione sanitaria, agiva innanzi al giudice amministrativo per il risarcimento dei danni. Con sentenza del TAR Veneto, poi confermata dal Consiglio di Stato, l’accordo veniva qualificato come concessione, il provvedimento di revoca veniva annullato e la richiesta risarcitoria accolta.
Su tali premesse la Procura regionale conveniva in giudizio il direttore generale, il direttore amministrativo e un dirigente del provveditorato, chiedendo la condanna al pagamento del danno erariale indiretto conseguente alla sentenza risarcitoria e del danno da mancato incameramento dei canoni. La Sezione territoriale rigettava la domanda per il danno diretto, dichiarato prescritto, e condannava gli odierni appellanti per quello indiretto a titolo di colpa grave. Contro tale decisione proponevano separati appelli i due prevenuti.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello riunisce i gravami e li rigetta integralmente. La motivazione, in ossequio al principio di sinteticità, rinvia alle considerazioni della sentenza di prime cure e alle conclusioni della Procura generale, non adeguatamente confutate dalle difese private.
Quanto alla prescrizione, il termine quinquennale decorre dalla data dell’effettivo pagamento conseguente alla condanna risarcitoria, non dalla pubblicazione della sentenza. Le costituzioni in mora notificate all’amministrazione danneggiata possiedono gli elementi minimi necessari per valenza interruttiva, ex artt. 1219 e 2943 c.c., che non richiedono la precisa quantificazione del debito. Il limite settennale dell’art. 66, secondo comma, c.g.c. non è applicabile alle amministrazioni danneggiate, ma solo al p.m. contabile.
Sul riparto di competenze, la Corte conferma che le scelte gestionali a rilevanza esterna rientravano nelle attribuzioni del direttore generale, come testimoniato dalla firma apposta dall’altro appellante “su ordine del direttore generale” e dalla successiva ratifica. Emerge con evidenza l’irrazionalità della cessazione del rapporto, motivata con finalità istituzionali giammai perseguite, quando sussistevano i presupposti per lo sfratto per morosità, essendo la società inadempiente nei pagamenti.
In ordine al nesso eziologico, il nuovo management non avrebbe potuto modificare le determinazioni autovincolanti pregresse senza esporre l’ente a ulteriore contenzioso. Il giudice amministrativo ha ricollegato il danno alla disdetta, non all’attività provvedimentale successiva, valutando ex art. 1227 c.c. la mancata impugnazione del nuovo bando. La maggiore vantaggiosità della nuova concessione è tesi teorica e sfornita di prova, anche per difetto di identità causale ex art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/94.
Infine, la manifesta irrazionalità della scelta, in spregio alle più elementari conoscenze giuridiche, integra negligenza e imperizia inescusabile e preclude, per la gravità delle condotte, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito. La sentenza appellata è confermata, con condanna degli appellanti alle spese.
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Nota della Redazione
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