Azione di simulazione del pubblico ministero contabile a tutela del credito erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 197 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero contabile può esperire l’azione di simulazione del contratto ai sensi dell’art. 73 c.g.c., che gli consente di esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore erariale. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste in ragione della natura accessoria e strumentale di tale azione rispetto alla tutela dei crediti erariali. Nei confronti del terzo creditore la prova della simulazione, assoluta o relativa, può essere fornita per presunzioni e per testimoni, senza i limiti dell’art. 1417 cod. civ. L’atto pubblico di compravendita non è decisivo, poiché la sua efficacia probatoria riguarda l’autenticità delle dichiarazioni, non la loro veridicità intrinseca.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio sette soggetti chiedendo di accertare la simulazione di due contratti di compravendita immobiliare. Con il primo, del 2004, i coniugi venditori avrebbero trasferito solo apparentemente un immobile a due coniugi acquirenti; con il secondo, del 2013, un venditore avrebbe alienato due locali a una coppia di coniugi che avrebbero agito come meri prestanomi di un terzo, reale acquirente.
Il requirente ha allegato che nei confronti di tale terzo erano pendenti numerosi giudizi di responsabilità amministrativa per illecita percezione di finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Puglia, alcuni già definiti con condanna. L’azione di simulazione è stata proposta per rendere più efficace la tutela del credito erariale. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la propria giurisdizione. L’art. 73 c.g.c. abilita il pubblico ministero contabile a esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Su questa base le Sezioni Unite n. 2659 del 2007, seguite dalle sentenze nn. 11073/2012 e 10441/2020, hanno riconosciuto la giurisdizione contabile sull’azione di simulazione, in quanto mezzo predisposto, sia pure in via indiretta, alla riparazione del danno erariale. Il Collegio ha richiamato anche i precedenti di alcune sezioni regionali.
Nel merito, la Corte ha ritenuto l’azione ammissibile, perché sorretta dalla necessità di una più efficace tutela del credito erariale, delineandosi nei numerosi giudizi di responsabilità già definiti con condanne per importi considerevoli.
Quanto al contratto del 2004, è stata accertata la simulazione assoluta. Dalle dichiarazioni dei coniugi acquirenti è emerso che la vendita fu del tutto fittizia: il prezzo non fu pagato, il denaro del mutuo fu incassato dal venditore, che provvedeva alla provvista per le rate, e il locale fu concesso in locazione con canoni non percepiti dagli acquirenti.
Per il contratto del 2013 è stata dichiarata la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona. Poiché il requirente agisce a tutela del credito della Regione, terzo rispetto alla compravendita, la prova può essere fornita per presunzioni. Le dichiarazioni convergenti dell’interponente, dell’interposto, del notaio rogante, dei militari della Guardia di Finanza e del direttore di filiale bancaria hanno dimostrato che i coniugi interposti sottoscrissero il contratto come meri prestanomi e che il reale acquirente fu il terzo, che assunse obblighi e diritti verso il venditore. La Corte ha ordinato la trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari e ha posto le spese a carico del convenuto interponente.
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Nota della Redazione
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