Proroghe e rinnovi contrattuali elusivi dell’evidenza pubblica e impegni contabili non perfezionati (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 107 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’affidamento dei servizi di interesse generale in ambito portuale, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 84 del 1994, l’Autorità di sistema portuale deve ricorrere alla procedura di evidenza pubblica, essendo la proroga e il rinnovo contrattuale misure di carattere eccezionale, ammesse solo entro gli stretti limiti fissati dal codice dei contratti pubblici. Il reiterato prolungamento della durata del rapporto, non giustificato da esigenze contingibili, impedisce la rotazione degli operatori economici e la pattuizione di condizioni negoziali più convenienti, costituendo un limite alla concorrenza. Parimenti illegittima è la prassi contabile che iscrive nella situazione amministrativa “impegni” non corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate: essa altera sensibilmente il risultato dell’avanzo di amministrazione e contrasta con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.p.r. n. 97 del 2003.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale per l’esercizio 2022. L’ente comprende i porti di Augusta e Catania, cui si sono aggiunti Pozzallo e Siracusa.
Il referto esamina l’assetto organizzativo, la pianificazione, l’attività di affidamento di servizi e concessioni, la gestione del demanio e i risultati contabili, segnalando le vicende di maggior rilievo intervenute successivamente all’esercizio in esame.
La Motivazione della Corte
Sul piano degli affidamenti, la Corte censura il ricorso sistematico a proroghe e rinnovi. Il servizio di raccolta rifiuti nel porto di Catania, affidato con gara pubblica nel 2009 per dieci anni, è stato dapprima prorogato di cinque anni, poi di ulteriori venticinque, e infine di altri ventiquattro mesi per effetto della normativa emergenziale, con scadenza al 30 settembre 2051. La Sezione ribadisce che l’art. 6 della legge n. 84 del 1994 impone la concessione mediante procedura di evidenza pubblica secondo il decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il carattere eccezionale della proroga, quale deroga ai principi dell’evidenza pubblica, non risulta attenuato dalla normativa emergenziale invocata dall’Autorità. La Corte sottolinea come il reiterato prolungamento impedisca la rotazione degli operatori economici e la possibilità di pattuire condizioni più convenienti, e come nei contratti a evidenza pubblica i termini economici debbano essere conoscibili ex ante e non modificabili nel corso del rapporto. Da qui l’invito a utilizzare rinnovi e proroghe negli stretti limiti di legge e ad allinearsi ai principi di concorrenza negli affidamenti dei servizi di interesse generale.
Quanto alle concessioni demaniali, la Corte richiama l’art. 18 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall’art. 5 della legge n. 118 del 2022, che impone procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità. Rileva che tutte le concessioni in essere nel 2022 risultano affidate su istanza di parte secondo la procedura dell’art. 37 del codice della navigazione, e richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 1 del 2019 e n. 176 del 2018), secondo cui durate eccessive stimolano gestioni inefficienti.
Sul piano contabile, la Corte ritiene illegittima la prassi di iscrivere nel “sistema degli impegni” somme per le quali non sono individuati specifici creditori. Tale modalità contrasta con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.p.r. n. 97 del 2003, che consentono l’assunzione di impegni solo a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, con determinazione della somma, del creditore e della ragione del credito. Gli impegni provvisori non perfezionatisi entro l’esercizio decadono e costituiscono economia di bilancio. L’inserimento di residui non corrispondenti a effettivi accertamenti altera sensibilmente il risultato dell’avanzo di amministrazione.
La Sezione osserva inoltre l’importanza quantitativa dell’avanzo non vincolato, pari a euro 170.700.143, rilevando che la mancata finalizzazione di somme rilevanti contrasta con il principio di efficace gestione delle risorse pubbliche. Il saldo finanziario passa da un avanzo di euro 101.931.329 del 2021 a un disavanzo di euro 48.791.232 nel 2022, per l’elevato volume di impegni in conto capitale, mentre l’avanzo economico sale a euro 23.322.757 e il patrimonio netto a 326 milioni.
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Nota della Redazione
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