Autonomia del giudizio di conto e irregolarità nonostante il versamento delle somme (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto e il giudizio di responsabilità amministrativa, pur germinando dalle medesime vicende fattuali, restano parzialmente autonomi, non sovrapponendosi il petitum e la causa petendi. Il versamento delle somme dovute dall’agente contabile, intervenuto a seguito dell’instaurazione dell’azione di responsabilità, determina il discarico del contabile ma non preclude la declaratoria di irregolarità del conto. La diversità ontologica tra le due responsabilità è confermata dal regime processuale, che prevede la riunione solo nei casi tassativi dell’art. 148, comma 5, c.g.c. e l’estinzione del giudizio di conto ai sensi dell’art. 150 c.g.c. senza che ciò estingua l’azione di responsabilità.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile per la riscossione degli incassi dei servizi scolastici comunali di un ente locale per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2019. Con relazione del magistrato istruttore è stata chiesta la fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 147 c.g.c., per la declaratoria di irregolarità del conto con discarico dell’agente contabile, nonché una raccomandazione all’ente locale di procedere alla nomina del responsabile del procedimento ex art. 139, comma 2, c.g.c.
Il magistrato ha evidenziato che le somme registrate come incassi per il primo trimestre 2019 erano state in realtà versate solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di responsabilità, esitato in una precedente sentenza della Sezione, mentre le quietanze di versamento indicate nel conto erano state falsificate. L’agente contabile, a mezzo del difensore, ha chiesto il discarico essendo le obbligazioni pecuniarie già saldate; il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di irregolarità senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva preliminarmente che il giudizio di conto è parzialmente autonomo rispetto al giudizio di responsabilità, avendo ad oggetto l’irregolarità del conto. Tale pronuncia non è preclusa dal versamento delle somme dovute per il primo trimestre 2019, intervenuto a seguito dell’instaurazione dell’azione di responsabilità.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni centrali, secondo cui il giudizio di responsabilità e quello di conto non sono sovrapponibili perché sono parzialmente diversi gli elementi oggettivi delle rispettive domande. L’azione verso gli agenti contabili, obbligati ex lege a rendere il conto giudiziale, si differenzia tradizionalmente da quella volta all’accertamento della responsabilità amministrativa tout court, sul piano dell’elemento soggettivo, dell’onere probatorio e del potere riduttivo, benché la giurisprudenza abbia eroso i tratti differenziali a partire dalle SS.RR. 18 gennaio 2001 n. 1/QM.
Resta ferma la diversità ontologica tra le due tipologie di responsabilità, evidenziata dal regime processuale. L’art. 148, comma 5, c.g.c. prevede la riunione solo quando la responsabilità di chi ha reso il conto concorra con quella di altri funzionari non tenuti a presentarlo. L’art. 150 c.g.c. dispone che il giudizio di conto si estingua solo decorsi cinque anni dal deposito della relazione, senza contestazioni, e che l’estinzione del giudizio di conto non estingue l’azione di responsabilità, come affermato dalla Sezione seconda centrale d’appello n. 171/2020.
Nel merito, è rimasto incontestato che, pur risultando il conto formalmente corretto, esso è irregolare perché le quietanze di versamento relative al primo trimestre 2019 sono state falsificate e i relativi versamenti eseguiti solo nel 2023. Il conto è pertanto dichiarato irregolare. Da tale pronuncia non discende tuttavia l’addebito, essendo gli importi versati a seguito dell’apertura del giudizio di responsabilità, esitato con declaratoria di cessata materia del contendere. La Corte richiama infine l’ente locale al rispetto dell’art. 139, comma 2, c.g.c., raccomandando la nomina del responsabile del procedimento.
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Nota della Redazione
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