Improcedibile il giudizio di conto privo di parificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 48 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. Essa è imposta da norme di carattere generale (art. 139, comma 2, c.g.c., art. 618 r.d. n. 827/1924, punto 4.2. dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011), è condizione della costituzione in giudizio dell’agente (art. 140, commi 1 e 3, c.g.c.) e forma oggetto del preliminare accertamento del giudice relatore (art. 145, comma 3, c.g.c.). In sua assenza il giudizio è improcedibile, non potendosi promuovere la regolarizzazione del conto dopo l’abrogazione dell’art. 28 r.d. n. 1038/1933. La declaratoria lascia integro l’obbligo dell’agente di presentare i conti all’amministrazione e quello dell’amministrazione di procedere a nuovo deposito parificato.
Il Fatto
La convenuta, agente contabile addetta alla riscossione di entrate di vari uffici dell’azienda sanitaria locale per gli esercizi 2019 e 2020, era chiamata a rispondere in venticinque giudizi di conto, riuniti, aventi ad oggetto i conti giudiziali dai medesimi trasmessi.
I conti risultavano depositati privi dell’attestazione di parificazione da parte dell’amministrazione. Il magistrato istruttore rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità. La Procura chiedeva dichiararsi l’improcedibilità; la difesa dell’agente chiedeva il discarico, sostenendo il regolare adempimento delle obbligazioni connesse alla qualità di agente contabile e l’imputabilità dell’omessa parifica all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei casi in cui può pronunciarsi l’improcedibilità: non in presenza di qualsiasi irregolarità o nullità del conto, ma solo quando manchi l’esistenza giuridica o fattuale del conto — per difetto dei requisiti minimi di forma e sostanza, come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati — oppure quando difetti una condizione di procedibilità, tra cui la parificazione.
Quanto a quest’ultima, il Collegio ne afferma l’imprescindibilità richiamando il combinato disposto degli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c., nonché l’art. 618 r.d. n. 827/1924 e il punto 4.2. dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente in giudizio, e il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione prima dell’esame. Nel senso dell’imprescindibilità si sono espresse anche le Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
La Corte ammette che, per gli enti locali, il giudizio sia procedibile pure in mancanza di un formale atto di parifica, quando il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o l’approvazione consiliare o di giunta, quali atti equipollenti (Sez. giur. Calabria n. 113/2023, n. 201/2023, n. 152/2024). L’art. 103 Cost. fonda la necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, come ribadito dalla Corte cost. n. 59/2024; irrilevante è la mancata attuazione della legge da parte dell’amministrazione con atti regolamentari interni.
Nel caso concreto, i conti erano stati trasmessi con note sottoscritte dal responsabile del singolo distretto e dall’agente, ma nessuno recava la parificazione. Da qui la dichiarazione di improcedibilità. Il Collegio precisa che tale declaratoria non esonera l’agente dalla presentazione dei conti all’amministrazione né questa dal regolare deposito parificato, e che, in caso di persistente inadempimento, resta percorribile la procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 41 c.g.c., con comunicazione della decisione alla Procura erariale. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito e della novità della questione.
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Nota della Redazione
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