Equa riparazione: termine ragionevole di sei anni per le procedure concorsuali (Cass. civ. Sez. II n. 31806/2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, introdotta dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, il termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali è fissato in sei anni, e tale misura è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminata dal legislatore. Il giudice può tuttavia valutare gli elementi di cui al comma 2 dello stesso articolo (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice) per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato, dandone conto in motivazione. Il dies a quo per la decorrenza del termine è la data di proposizione della domanda di ammissione al passivo, che instaura il rapporto processuale con il creditore, e non la data di apertura del fallimento.
Il Fatto
Un creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare, aperta con sentenza del Tribunale di Benevento del 5 dicembre 2014, proponeva ricorso ex legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) per ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura, depositando il ricorso il 10 marzo 2023. Il Consigliere designato rigettava la domanda, ritenendo non provata la fondatezza. La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. 2588/2023, rigettava l’opposizione, ritenendo che la ragionevole durata del processo potesse essere stimata in sette anni e che, fissato il dies a quo al 13 ottobre 2015 (data di ammissione al passivo) e il dies ad quem al 10 dicembre 2022 (data della certificazione di pendenza), la durata residua fosse inferiore a sei mesi e quindi non indennizzabile. Avverso tale decreto, il creditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo che il termine di ragionevole durata per le procedure fallimentari è di sei anni, come stabilito dall’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 20008/2025) secondo cui, a seguito della novella del 2012 (d.l. n. 83/2012), l’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001, ha fissato in sei anni il termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali. Tale termine è predeterminato dal legislatore e non è suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, che non può disattendere il parametro legale sostituendovi una diversa valutazione (es. sette anni). La previsione ha carattere tassativo e non derogabile.
La Corte precisa che la fissazione del parametro legale non esclude che il giudice, nell’esercizio del potere di liquidazione, possa valutare, ai sensi del comma 2 dell’art. 2, gli elementi ulteriori (complessità del caso, comportamento delle parti e del giudice) per determinare l’eventuale durata irragionevole eccedente i sei anni, ma tali valutazioni devono essere specificamente motivate e non possono sostituirsi al termine base di sei anni. Nel caso di specie, la Corte d’appello non aveva fornito alcuna specifica motivazione in ordine a tali elementi, limitandosi a un generico richiamo alla complessità del processo, sicché il decreto impugnato non è conforme ai principi.
La Corte chiarisce, infine, il dies a quo della decorrenza del termine: per il creditore, il termine ragionevole decorre dalla data di proposizione della domanda di ammissione al passivo (16 aprile 2015), che instaura il rapporto processuale con il curatore, e non dalla data di apertura del fallimento (5 dicembre 2014), alla quale il creditore è estraneo. Il dies ad quem è la data di proposizione della domanda ex legge n. 89/2001 (10 marzo 2023), che interrompe la pendenza della procedura ai fini del calcolo della durata. Nel caso di specie, il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2015 e il 10 marzo 2023 è di circa sette anni e undici mesi, ampiamente superiore al termine di sei anni, con una eccedenza indennizzabile di circa un anno e undici mesi.
Implicazioni Pratiche
- Termine legale inderogabile: l’avvocato che propone domanda ex legge n. 89/2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare deve eccepire che il termine di ragionevole durata è fissato in sei anni dalla data di proposizione della domanda di ammissione al passivo, e che il giudice non può sostituire a tale termine una diversa valutazione (es. sette anni) senza specifica motivazione, pena la violazione dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001.
- Calcolo del periodo indennizzabile: il dies a quo è la data di presentazione della domanda di ammissione al passivo (non la data di apertura del fallimento), e il dies ad quem è la data di proposizione della domanda ex legge n. 89/2001; la durata eccedente i sei anni è indennizzabile, salva la valutazione, da parte del giudice, dei fattori di cui all’art. 2, comma 2, che può ridurre l’importo sulla base della complessità del caso o del comportamento delle parti.
- Onere motivazionale del giudice: in sede di opposizione al decreto di rigetto, la difesa deve eccepire l’insufficiente motivazione qualora il giudice si sia limitato a un generico richiamo alla complessità della procedura per derogare al termine legale di sei anni; il giudice è tenuto a indicare specificamente gli elementi di fatto che giustificano una diversa determinazione della durata irragionevole, pena la cassazione del decreto.
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