Consorzi di bonifica siciliani: l’accorpamento non estingue subito l’ente territoriale (Cass. civ. Sez. V n. 23895/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica all’originale cartaceo non determina l’improcedibilità ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta: l’omissione si risolve in mera irregolarità non lesiva dello scopo dell’atto. L’elencazione degli atti impugnabili dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 è tassativa ma va interpretata alla luce degli artt. 24, 53 e 97 Cost.: è impugnabile ogni atto con cui l’ente porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, anche se non manifestato in forma autoritativa, e la tutela anticipata comprende tanto i vizi sostanziali quanto quelli formali. L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 ha natura programmatica e organizzatoria: non dispone l’estinzione immediata dei consorzi accorpati, che conservano operatività e legittimazione agli atti di imposizione e riscossione fino alla definitiva conclusione del procedimento di riordino.
Il Fatto
Un contribuente ha impugnato l’avviso di pagamento di un contributo per opere irrigue relativo all’anno 2018, deducendone l’inesistenza perché adottato da un ente privo di potere impositivo, in quanto accorpato in un nuovo consorzio regionale insieme ad altri consorzi territoriali. Secondo la prospettazione, l’unificazione operata dal legislatore regionale aveva reso l’ente accorpante l’unico soggetto giuridicamente esistente, con la conseguenza che il mandato senza rappresentanza risultante dall’atto era stato conferito a un soggetto non più esistente.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Il giudice d’appello ha ritenuto fondata la tesi del contribuente sull’estinzione dell’ente territoriale e sulla conseguente carenza assoluta di potere. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’improcedibilità per difetto di valida procura.
La Motivazione della Corte
L’eccezione preliminare è rigettata. La Corte muove dall’art. 196-novies disp. att. c.p.c., che attribuisce al difensore il potere di attestare la conformità della copia informatica di un atto formato su supporto analogico. Richiamati gli arresti che, già nel sistema anteriore alla generalizzazione del deposito telematico, avevano escluso l’automatica improcedibilità, e dato atto dell’indirizzo di segno opposto, la Corte privilegia la lettura non formalistica imposta dal principio di effettività della tutela e dalla strumentalità delle forme. Decisivo è che il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità, limitandosi a lamentare l’assenza della formalità certificativa: viene meno soltanto l’equivalenza legale della copia all’originale, senza pregiudizio per il ricorrente.
Il primo motivo, sull’inammissibilità dei vizi formali dedotti contro un avviso bonario, è inammissibile per novità della questione, non devoluta al giudice d’appello né indicata con la specificità richiesta. È comunque infondato nel merito: la giurisprudenza ammette l’impugnazione dell’avviso di pagamento anche per difetto di motivazione, e a maggior ragione deve ritenersi deducibile il vizio concernente l’inesistenza dell’ente emittente o la carenza del potere impositivo, incidente radicalmente sulla legittimità dell’atto.
Il secondo motivo, che lamenta l’omessa verifica della tempestività del ricorso originario, è del pari inammissibile: il ricorrente non deduce in concreto la tardività né indica elementi da cui desumere il decorso del termine, restando la censura su un piano meramente astratto. Inconferente è anche il richiamo alla regola sull’onere probatorio, non essendo prospettato un erroneo riparto su un fatto controverso e decisivo.
Il terzo motivo è fondato. La disposizione regionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali mediante unificazione dei comprensori, non ha previsto un effetto soppressivo automatico e contestuale all’istituzione del nuovo ente. L’accorpamento postula un procedimento di progressiva riunificazione, sicché la piena operatività del nuovo soggetto è l’esito conclusivo del riordino. Lo conferma il regolamento di organizzazione, che mantiene vigenti piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione degli organi competenti. La deliberazione istitutiva del periodo transitorio, poi prorogato e ratificato con successivi atti regionali, risponde all’esigenza di evitare soluzioni di continuità nelle funzioni consortili, anche impositive.
Non rileva l’improprio riferimento al mandato senza rappresentanza contenuto negli atti di organizzazione: la qualificazione è erronea e superflua, non essendo l’istituto privatistico esportabile nell’esercizio di funzioni pubblicistiche, ma la legittimazione dell’ente trova fondamento nella persistente operatività e nella permanenza degli affidamenti. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, assorbito il quarto, con rinvio in diversa composizione anche per le spese.
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