Interrogatorio preventivo: conta il rischio di futuri reati con armi (Cass. pen. n. 11781/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. consente di omettere l’interrogatorio preventivo quando l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sia riferita al concreto e attuale pericolo di commissione di futuri gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale. Il riferimento normativo va letto in chiave prospettica e riguarda i reati oggetto della valutazione prognostica di reiterazione, non necessariamente il titolo di reato per il quale si procede. La deroga all’interrogatorio preventivo trova quindi fondamento nella natura specialpreventiva dell’esigenza cautelare e nel tipo di condotte future che si teme possano essere realizzate. Le violazioni dei criteri tabellari di assegnazione degli affari non incidono, di regola, sulla capacità del giudice, salvo che determinino uno stravolgimento dei principi essenziali dell’ordinamento giudiziario.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva confermato gli arresti domiciliari applicati a un indagato gravemente indiziato della detenzione e del porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, utilizzata per esplodere più colpi in direzione dell’autovettura della persona offesa. La misura era stata adottata senza previo interrogatorio dell’indagato.
Con il ricorso per cassazione la difesa sosteneva che l’interrogatorio preventivo fosse obbligatorio, poiché il reato per il quale si procedeva non rientrava nelle categorie indicate dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. Veniva inoltre dedotta la nullità dell’ordinanza cautelare per violazione delle regole tabellari, in quanto il provvedimento genetico era stato emesso da un magistrato non stabilmente assegnato alla sezione dei giudici per le indagini preliminari.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta il primo motivo ricostruendo la disciplina introdotta dalla legge n. 114 del 2024. L’interrogatorio preventivo costituisce la regola prima dell’applicazione della misura, salvo che ricorrano determinate esigenze cautelari. Per il pericolo di fuga e quello di inquinamento probatorio, la deroga opera direttamente; per il pericolo di reiterazione, invece, l’omissione è consentita soltanto quando tale rischio sia collegato alle categorie di reati espressamente indicate dalla norma.
La Corte prende posizione sulla questione interpretativa relativa all’individuazione di tali reati. Pur dando atto di precedenti che avevano letto il riferimento come relativo al reato per cui si procede, il Collegio aderisce alla diversa interpretazione secondo cui il dato decisivo è il tipo di reato che il giudice ritiene possa essere commesso in futuro. L’art. 291, comma 1-quater, richiama infatti un’esigenza cautelare strutturalmente prognostica: il pericolo di recidiva guarda per definizione a condotte future e non si identifica necessariamente con il titolo del reato già contestato.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto attuale il rischio di nuovi gravi delitti commessi con armi, valorizzando il possesso dell’arma e il permanere delle ragioni di inimicizia con la persona offesa. Tale valutazione viene ritenuta sufficiente a giustificare l’omissione dell’interrogatorio preventivo, indipendentemente dalla qualificazione del reato oggetto del procedimento cautelare.
È respinto anche il motivo relativo alla capacità del giudice. L’art. 33 cod. proc. pen. esclude espressamente che le regole sulla destinazione dei magistrati agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi incidano, di per sé, sulla capacità del giudice. La nullità può configurarsi soltanto quando l’assegnazione avvenga extra ordinem e determini uno stravolgimento dei principi essenziali dell’ordinamento giudiziario. La temporanea assegnazione del magistrato alla sezione nel periodo feriale non presenta tali caratteristiche. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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