Caso Open Arms: negare lo sbarco non integra sequestro senza coercizione sulla locomozione (Cass. pen. n. 16148/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sequestro di persona richiede una privazione giuridicamente apprezzabile della libertà fisica e di locomozione, realizzata mediante una condotta che impedisca alla vittima una serie indeterminata di movimenti secondo le proprie autonome determinazioni. Non è sufficiente che venga impedito l’accesso a un determinato luogo quando resti concretamente praticabile la possibilità di dirigersi altrove.
Il diniego di sbarco da una nave non integra, di per sé, il sequestro di persona quando l’autorità non abbia impedito al natante di modificare la propria rotta e risultino concretamente disponibili soluzioni alternative per raggiungere un altro porto sicuro. In tale ipotesi manca la coazione sulla libertà di locomozione richiesta dall’art. 605 c.p.
Nel ricorso immediato per cassazione contro una sentenza assolutoria, il Pubblico ministero che denunci violazioni di legge deve confrontarsi specificamente anche con gli elementi soggettivi delle fattispecie contestate. Il ricorso è inammissibile quando ometta di censurare le ragioni della decisione relative alla consapevolezza e volontà dell’agente.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto un Ministro dell’Interno dalle imputazioni di sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti d’ufficio relative alla permanenza a bordo di una nave di 147 migranti soccorsi in mare nell’agosto 2019. L’accusa contestava che il mancato positivo riscontro alle richieste di indicazione di un place of safety avesse determinato l’illegittima privazione della libertà personale dei naufraghi e integrato il rifiuto di un atto che avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo.
Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso immediato per cassazione, denunciando l’erronea interpretazione delle convenzioni internazionali sul soccorso in mare, delle norme a tutela della libertà personale e della disciplina relativa ai minori stranieri non accompagnati. Veniva richiamata anche una successiva pronuncia delle Sezioni Unite civili relativa a una diversa vicenda di trattenimento di migranti su una nave della Guardia costiera italiana.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto che i principi affermati dalle Sezioni Unite civili possano essere automaticamente trasferiti al caso esaminato. In quella fattispecie i migranti si trovavano su una nave della Guardia costiera italiana, ormeggiata in porto, sottoposti a vigilanza e impossibilitati materialmente ad allontanarsi. Nel caso oggetto del processo penale, invece, il Tribunale aveva accertato che alla nave non era stato impedito di dirigersi verso un’altra destinazione, che la Spagna aveva indicato un porto sicuro e che erano state prospettate soluzioni operative per il trasferimento dei migranti.
La Corte ricostruisce quindi la struttura dell’art. 605 c.p. e distingue la libertà personale dalla mera libertà di circolazione. Il sequestro richiede una limitazione generale della possibilità di movimento: può trattarsi anche di una coercizione relativa, ma deve comunque impedire alla persona una serie indeterminata di scelte locomotorie. Nel caso concreto era stato impedito un comportamento determinato, ossia lo sbarco sul territorio italiano, senza però impedire alla nave e alle persone a bordo di dirigersi altrove. Per questa ragione la condotta non è stata ritenuta sussumibile nel sequestro di persona. La Corte esclude anche la configurabilità della violenza privata, mancando una violenza o minaccia tipica, anche nella forma della violenza impropria.
Quanto al rifiuto di atti d’ufficio, la Cassazione rileva inoltre il difetto di specificità del ricorso. L’impugnazione non si confrontava adeguatamente con l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 328 c.p., che presuppone la consapevolezza di rifiutare indebitamente un atto dovuto e indifferibile. Analogo difetto viene ravvisato con riferimento alle contestazioni concernenti i minori non accompagnati: il Tribunale aveva accertato che, dopo l’ingresso nelle acque italiane, erano state attivate le procedure di accoglienza e che non risultavano condotte dell’imputato tali da ostacolare o ritardare oltre misura lo sbarco. Il ricorso del Pubblico ministero viene pertanto rigettato.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.