Lavoro di pubblica utilità sostitutivo: serve il consenso personale dell’imputato (Cass. pen. n. 17226/2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità proposta in appello richiede il consenso personale dell’imputato nei termini stabiliti dall’art. 598-bis c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 31/2024.
Nel procedimento celebrato con udienza non partecipata, il consenso deve essere prestato personalmente entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza. La sola formulazione della richiesta nel motivo di appello, priva della necessaria manifestazione personale di volontà, rende l’istanza inammissibile.
La fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non coincidono: il riconoscimento della prima non comporta automaticamente l’applicazione della seconda.
Le dichiarazioni rese dall’acquirente di una modica quantità di stupefacente come persona informata sui fatti sono utilizzabili quando non emergano elementi indizianti di un uso non personale, non essendo le sanzioni amministrative dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990 di natura punitiva.
Il Fatto
Un imputato veniva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per due episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità, unificati sotto il vincolo della continuazione. La responsabilità era stata desunta, tra l’altro, dalle dichiarazioni dell’acquirente, dal contenuto dell’accordo telefonico per la cessione e dal successivo rinvenimento presso l’abitazione dell’imputato di ulteriore hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento.
La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche e l’applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Nel ricorso per cassazione venivano formulate nove censure relative alla responsabilità, all’utilizzabilità delle dichiarazioni dell’acquirente, alla mancata assunzione di una prova, al trattamento sanzionatorio e alla sanzione sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene manifestamente infondate le censure sulla responsabilità. Le dichiarazioni dell’acquirente, secondo cui l’accordo per la cessione era stato concluso telefonicamente con l’imputato, risultavano corroborate dal rinvenimento presso la sua abitazione di sostanza della stessa tipologia e di materiale destinato al confezionamento. La Corte esclude inoltre l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’acquirente, poiché non risultavano elementi indicativi di una destinazione non personale dello stupefacente tali da imporre le garanzie previste per la persona sottoposta alle indagini.
È respinta anche la censura sulla particolare tenuità. Il riconoscimento dell’ipotesi lieve dell’art. 73, comma 5, non determina automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., poiché le due fattispecie rispondono a criteri differenti. Nel caso concreto i giudici di merito avevano valorizzato il carattere organizzato dell’attività, elemento ritenuto incompatibile con una valutazione di minima offensività. Analogamente, l’incensuratezza non impone la concessione delle attenuanti generiche né una diversa determinazione della pena.
Quanto al lavoro di pubblica utilità, la Cassazione individua la ragione decisiva nella disciplina processuale introdotta dal correttivo alla riforma Cartabia. In base all’art. 598-bis c.p.p., l’applicazione della sanzione sostitutiva richiede una specifica manifestazione di consenso personale dell’imputato. Nel caso di udienza non partecipata tale consenso deve intervenire entro quindici giorni prima della stessa. Poiché la richiesta formulata nell’atto di appello non era accompagnata dal consenso personale, l’istanza era inammissibile. Il ricorso viene quindi dichiarato integralmente inammissibile.
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Nota della Redazione
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