Interessi sull’indennizzo solo se espressamente richiesti (Cass. pen. n. 18441/2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi legali sulla somma riconosciuta a titolo di riparazione per ingiusta detenzione hanno natura corrispettiva, non moratoria, e decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, momento nel quale il credito diviene certo, liquido ed esigibile.
Gli interessi corrispettivi sull’indennizzo possono essere riconosciuti soltanto quando l’interessato abbia formulato una specifica domanda nel corso del giudizio.
In assenza di tale domanda, il riconoscimento d’ufficio degli interessi costituisce pronuncia ultra petita e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 cod. proc. civ.
La domanda relativa agli interessi può essere proposta anche successivamente all’introduzione del procedimento, ma deve comunque essere espressamente formulata dalla parte, non potendo il giudice attribuire accessori non richiesti.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva riconosciuto a un soggetto una somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, conseguente a un arresto eseguito sulla base di un ordine di esecuzione emesso per errore di persona. Oltre all’indennizzo, il provvedimento aveva attribuito gli interessi legali dalla data dell’ordinanza sino al saldo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorreva per cassazione contestando esclusivamente la statuizione sugli interessi. L’Amministrazione deduceva che l’interessato non aveva formulato alcuna specifica domanda sul punto e che, pertanto, il riconoscimento disposto dalla Corte territoriale eccedeva i limiti della domanda.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso richiamando il principio secondo cui gli interessi dovuti sulla somma liquidata per ingiusta detenzione hanno natura corrispettiva. Proprio tale qualificazione comporta che essi non possano essere attribuiti automaticamente: il loro riconoscimento presuppone una domanda della parte interessata. La Corte precisa inoltre che la relativa decorrenza è collegata al passaggio in giudicato del provvedimento che attribuisce l’indennizzo, poiché soltanto da quel momento il credito acquista i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Il Collegio ribadisce che la domanda degli interessi non deve necessariamente essere contenuta nell’atto introduttivo e può essere formulata anche successivamente nel corso del giudizio. Resta però indispensabile una manifestazione espressa della volontà della parte di ottenere tale accessorio. Il giudice non dispone infatti di un potere officioso che gli consenta di attribuire somme ulteriori rispetto a quelle richieste.
Nel caso concreto dagli atti non risultava alcuna domanda di riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata. La Corte d’appello aveva quindi pronunciato ultra petita, violando il principio dispositivo e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 cod. proc. civ. Poiché l’eliminazione della statuizione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione annulla senza rinvio l’ordinanza esclusivamente nella parte relativa agli interessi legali, lasciando ferma la liquidazione dell’indennizzo per ingiusta detenzione.
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