Provocazione: esclusa per sproporzione macroscopica della reazione (Cass. pen. n. 27183/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., il giudice deve accertare la sussistenza di tre elementi: lo stato d’ira, il fatto ingiusto altrui, e un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione. Pur non essendo richiesto il requisito della proporzionalità, la circostanza non è configurabile laddove la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira ovvero il nesso causale tra il fatto ingiusto e l’ira.
Il giudice di appello, in presenza di una motivazione sintetica ma non apparente del primo giudice, può integrare la motivazione mancante o insufficiente, esercitando i poteri di piena cognizione di cui all’art. 597 cod. proc. pen., senza che ciò determini una violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, in quanto la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi tassativi di nullità di cui all’art. 604 cod. proc. pen.
La motivazione è apparente solo quando il provvedimento si limiti a indicare le fonti di prova senza una valutazione argomentata o si avvalga di asserzioni apodittiche; non quando, sebbene sintetica, contenga un ragionamento logico e faccia riferimento a elementi probatori specifici, come nel caso delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Napoli per i reati di lesioni (artt. 582 e 339 cod. pen.), minacce e porto di coltello, per avere aggredito la persona offesa con un coltello, minacciandola, in seguito a una discussione. La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e l’illegittima integrazione da parte del giudice di appello, e, con il secondo, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, anche nella forma dell’accumulo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Riguardo al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui il giudice di appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado, anche in caso di assenza totale, poiché tale ipotesi non rientra tra i casi tassativi di nullità di cui all’art. 604 cod. proc. pen. Ha inoltre escluso la natura apparente della motivazione del Tribunale, che, sebbene sintetica, si fondava su elementi probatori specifici (le dichiarazioni della persona offesa e dei testi).
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito i presupposti dell’attenuante della provocazione: lo stato d’ira, il fatto ingiusto altrui e il nesso di causalità psicologica. Pur non richiedendo la proporzionalità, la circostanza è esclusa quando la sproporzione tra offesa e reazione sia talmente grave da escludere lo stato d’ira o il nesso stesso. Nel caso di specie, la reazione con l’uso del coltello era macroscopicamente sproporzionata rispetto alla precedente colluttazione, configurando una reazione eccessiva non riconducibile a uno stato d’ira causato dal fatto ingiusto. La doglianza sulla provocazione per accumulo è stata ritenuta generica e priva di allegazioni concrete. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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