Querela del minore: assenza del genitore non vale remissione tacita (Cass. pen. n. 27190/2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione tacita della querela conseguente alla mancata comparizione del querelante all’udienza fissata per la sua assunzione come testimone non opera quando la persona offesa è minorenne.
La medesima esclusione si applica quando la querela sia stata proposta nell’interesse del minore dall’esercente la responsabilità genitoriale o dal suo rappresentante legale.
La mancata comparizione in udienza del genitore che abbia presentato querela per conto del figlio minorenne non assume pertanto valore di remissione tacita.
La disciplina deriva dall’art. 152 cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha positivizzato la remissione tacita per mancata comparizione ma ne ha espressamente escluso l’applicazione nei confronti delle persone incapaci per età e dei soggetti che agiscono in loro rappresentanza.
La speciale disciplina del procedimento davanti al giudice di pace non modifica tali regole, poiché la questione riguarda le condizioni sostanziali di perfezionamento della remissione della querela e non le caratteristiche del rito.
Il Fatto
Il Giudice di pace aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per lesioni colpose, ritenendo tacitamente rimessa la querela a seguito della mancata comparizione all’udienza dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona offesa minorenne.
L’imputazione riguardava la condotta di una responsabile di un campo scout, cui era contestato, quale titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti, di avere consentito a un minore di allontanarsi per rifornirsi d’acqua presso una fonte, dove era stato aggredito da un cane riportando lesioni. Il Pubblico ministero ricorreva per cassazione sostenendo l’inapplicabilità della remissione tacita in presenza di una querela proposta nell’interesse di un minore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che la mancata comparizione del querelante all’udienza fissata per la sua testimonianza possa integrare remissione tacita, ma esclude espressamente tale effetto quando il querelante sia incapace per ragioni di età o infermità oppure si trovi in condizione di particolare vulnerabilità.
L’esclusione opera anche quando la querela sia stata proposta dall’esercente la responsabilità genitoriale su un minore, dal rappresentante legale di una persona minore o incapace, da chi sia munito del potere di proporre querela nell’interesse di una persona priva in tutto o in parte di autonomia o dal curatore speciale. La mancata partecipazione all’udienza del rappresentante del minore non può quindi essere interpretata come manifestazione tacita della volontà di rinunciare alla pretesa punitiva.
La Corte respinge anche l’argomento relativo alla specialità del procedimento davanti al giudice di pace, osservando che la questione non concerne le modalità del rito, ma i presupposti sostanziali della remissione della querela in relazione alla qualità della persona offesa. La sentenza viene pertanto annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Giudice di pace competente, in diversa persona fisica, per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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