Stalking: minacce reiterate aggravate rendono irrevocabile la querela (Cass. pen. n. 27627/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di atti persecutori, l’irrevocabilità della querela ricorre quando i fatti siano commessi mediante minacce reiterate nei modi previsti dall’art. 612, comma secondo, cod. pen.
Ai fini dell’irrevocabilità sono sufficienti almeno due episodi riconducibili, alternativamente, a minacce gravi oppure a minacce commesse con una delle modalità aggravate previste dall’art. 339 cod. pen.
La minaccia realizzata puntando contro la persona offesa una pistola a salve integra la modalità aggravata della commissione con armi richiamata dall’art. 339 cod. pen.
La gravità della minaccia deve essere valutata considerando non soltanto il tenore delle espressioni utilizzate, ma anche il contesto complessivo nel quale esse si inseriscono e l’entità del turbamento psichico concretamente idoneo a derivarne.
Quando l’imputazione descrive minacce reiterate aventi le caratteristiche richieste dall’art. 612, comma secondo, cod. pen., la remissione della querela non produce effetti estintivi sul reato di atti persecutori.
Il Fatto
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di atti persecutori, ritenendolo estinto per remissione di querela. Il Pubblico ministero proponeva ricorso diretto per cassazione sostenendo che la querela fosse invece irrevocabile, poiché tra le condotte contestate figuravano minacce realizzate mediante l’uso di un’arma e ulteriori episodi intimidatori di particolare gravità.
L’imputazione descriveva, tra l’altro, un episodio nel quale la persona offesa era stata minacciata mediante una pistola a salve e ulteriori minacce reiterate relative alla possibile diffusione sui social e su internet di registrazioni intime qualora la vittima non avesse assecondato le richieste dell’agente. Tali condotte si inserivano in un più ampio contesto di prevaricazione e violenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. L’art. 612-bis, quinto comma, cod. pen. collega l’irrevocabilità della querela alla presenza di minacce reiterate commesse nelle forme previste dall’art. 612, comma secondo. Ciò richiede almeno due episodi qualificabili come minacce gravi oppure aggravate secondo una delle modalità richiamate dall’art. 339 cod. pen.
Nel caso concreto, la minaccia attuata puntando una pistola a salve contro la persona offesa integra senz’altro la modalità aggravata della commissione con armi. La Corte qualifica inoltre come grave anche la reiterata prospettazione della pubblicazione di registrazioni intime, valorizzando non soltanto il contenuto delle frasi ma l’intero contesto, caratterizzato da ulteriori condotte violente e intimidatorie. La gravità della minaccia viene infatti valutata in rapporto alla concreta capacità dell’atto di determinare un significativo turbamento psichico nella vittima.
L’imputazione descrive pertanto una pluralità di minacce reiterate riconducibili all’art. 612, comma secondo, cod. pen. La querela doveva conseguentemente considerarsi irrevocabile e la remissione non poteva determinare l’estinzione del reato. La sentenza viene annullata limitatamente al proscioglimento per atti persecutori e, trattandosi di ricorso diretto per cassazione, il processo viene rinviato alla Corte d’appello competente per il giudizio previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
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