Obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche per redditi inferiori a €5.000, se l’attività è abituale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 912 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo di iscrizione alla Gestione separata istituita dall’art. 2, commi 26 e ss., legge n. 335/1995, l’obbligo contributivo sussiste anche in presenza di redditi inferiori a €5.000, ove questi derivino da attività svolta con carattere di abitualità. La percezione di un reddito annuo inferiore a tale soglia non esclude di per sé l’obbligo, ma può rilevare quale mero indizio, da ponderare con gli altri elementi acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito dell’abitualità. Grava sull’ente previdenziale l’onere di offrire elementi a sostegno della natura abituale dell’attività svolta dal professionista.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda della professionista volta ad ottenere l’annullamento di un avviso di addebito emesso dall’Inps a seguito dell’iscrizione d’ufficio della stessa alla Gestione separata per l’anno 2009. Il giudice di merito riteneva che, essendo il reddito percepito nel 2009 inferiore a €5.000, dovesse affermarsi la natura occasionale dell’attività, non avendo l’Inps, su cui incombeva la prova, offerto alcun elemento a sostegno della natura abituale dell’attività stessa.
Avverso tale sentenza l’Inps proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni normative, per non avere la Corte territoriale reputato sussistente l’obbligo di iscrizione della professionista in presenza di reddito inferiore a €5.000. La professionista resisteva con controricorso, illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio di diritto già affermato dalle decisioni citate nel ricorso, secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è dovuto anche per redditi inferiori a €5.000, ove derivino da attività abituale. La percezione di un reddito annuo di importo inferiore a tale soglia può semmai rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri elementi acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito dell’abitualità.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha compiuto un accertamento in fatto, ritenendo che il reddito prodotto al di sotto della soglia di €5.000 fosse indice di occasionalità dell’attività, in mancanza di altri indizi addotti dall’Inps a sostegno dell’abitualità. Tale accertamento non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’Inps, pur deducendo che non sarebbero stati esaminati altri dati acquisiti al processo, ovvero la titolarità della partita IVA o l’iscrizione all’albo professionale, non ha proposto motivo di ricorso ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., né ha argomentato in modo specifico sulla decisività di tali elementi di fatto, capaci da soli di superare l’elemento indiziario opposto, dato dal reddito inferiore a €5.000.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando l’Inps alla rifusione delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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