Il difensore dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato che propone opposizione agisce per un diritto proprio, con spese regolate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 1470 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono regolati dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. L’eventuale circostanza che l’ammesso al patrocinio si avvalga di un difensore e non agisca personalmente ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 non costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre la compensazione delle spese in ipotesi di soccombenza della Pubblica Amministrazione.
Il Fatto
Un difensore aveva assistito una persona offesa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna che aveva posto le spese di lite a carico dell’imputato. A seguito di istanza, il Tribunale aveva emesso decreto di liquidazione in favore del difensore e quest’ultimo aveva proposto opposizione. Il Tribunale, con ordinanza, aveva rideterminato il compenso ma non aveva riconosciuto alcun importo per la fase dell’opposizione e aveva compensato le relative spese.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il difensore aveva dedotto la violazione dell’art. 12 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022. La Corte ha ritenuto il motivo fondato: alla data della decisione rilevante, l’11 novembre 2022, erano applicabili le nuove tariffe. Applicando i minimi previsti e tenendo conto delle voci riconosciute e della riduzione ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, al ricorrente sarebbe spettata una somma superiore a quella liquidata, ancorché ridotta all’importo esplicitamente richiesto dall’istante.
Il secondo motivo concerneva la mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione. La Suprema Corte ha ribadito il principio di causalità che regge la liquidazione delle spese processuali. Richiamando il precedente di Cass., Sez. 2, n. 4082 del 14 febbraio 2024, ha precisato che il difensore di persona ammessa al patrocinio che propone opposizione agisce per un diritto proprio, sicché la regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione segue i criteri ordinari della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La Pubblica Amministrazione, non avendo adempiuto integralmente all’obbligo di pagamento, aveva costretto la controparte a instaurare il giudizio.
Irrilevante è la facoltà di stare in giudizio personalmente prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, che non esclude la possibilità di avvalersi di un difensore e non integra una valida ragione per compensare le spese. La Corte ha accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Presidente del Tribunale o ad altro magistrato delegato per la decisione nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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