Fatture per operazioni inesistenti e inammissibilità del ricorso per Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1601 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il motivo di ricorso per Cassazione che censuri l’omesso esame di elementi istruttori, senza confrontarsi con la nuova formulazione della norma che limita il vizio all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. È altresì inammissibile il motivo che, sotto l’apparente denuncia della violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme in materia di riparto dell’onere probatorio, solleciti in realtà una revisione degli accertamenti di fatto e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, estranea al giudizio di legittimità. È inammissibile, ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il motivo che non intercetti la specifica ratio decidendi della pronuncia impugnata, prospettando questioni ad essa estranee. In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi fatturati, in quanto mai venuti ad esistenza, non possono avere alcuna rilevanza reddituale né ai fini IVA.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, affermando la sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, recuperava a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della società, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, adita dall’Ufficio, riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’Agenzia.
La società proponeva quindi ricorso per Cassazione, affidandosi a quattro motivi di censura, e depositava successivamente memoria. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato aveva depositato la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la ricorrente aveva chiesto la decisione collegiale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, incentrato sul vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato che la censura, denunciando l’omesso esame di elementi istruttori, non teneva conto del mutato quadro normativo che limita il sindacato al solo omesso esame di un fatto decisivo e non più all’insufficiente o contraddittoria motivazione. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, non è risultata apparente, essendo adeguatamente comprensibili le ragioni della decisione.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro connessione, la Corte ha osservato che, sotto l’apparente denuncia della violazione di legge in tema di ripartizione dell’onere della prova, i motivi si risolvevano in una contestazione delle valutazioni di fatto e della valorizzazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice d’appello, sollecitando un riesame estraneo alla natura del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la decisione impugnata aveva applicato correttamente i principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio, non offrendo gli elementi per un mutamento dell’orientamento, con conseguente inammissibilità anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
Il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 109 TUIR in tema di inerenza, è stato dichiarato inammissibile in quanto non intercettava la ratio decidendi della sentenza, incentrata sul disconoscimento dei costi per l’inesistenza oggettiva delle operazioni e non sul difetto di inerenza, prospettando una questione del tutto estranea all’ordito motivazionale. La doglianza è stata altresì ritenuta manifestamente infondata, poiché i costi relativi ad operazioni inesistenti, non essendo mai venuti ad esistenza, non possono avere alcuna rilevanza reddituale o IVA.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, in ragione della scelta di non aderire alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., poi confermata nella decisione definitiva, al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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