La rivendica fallimentare di quote fiduciarie postula la prova documentale del mandato con data certa (Cass. civ. Sez. 1 n. 2780 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, l’azione di rivendica di partecipazioni sociali e investimenti detenuti da una società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa postula la prova dell’esistenza del mandato fiduciario e della sua opponibilità alla procedura, prova che richiede che la scrittura privata non autenticata sia munita di data certa anteriore all’apertura della procedura concorsuale. La questione dell’opponibilità del mandato costituisce il thema decidendum, rispetto al quale le deduzioni relative alla qualifica di titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio sono inconferenti. Il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando al giudice di merito la valutazione delle fonti del proprio convincimento, mentre alla Corte di cassazione è riservato solo il controllo di logicità e correttezza giuridica.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva opposizione ex art. 98 legge fallimentare avverso il decreto del commissario liquidatore che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, rigettando l’istanza di rivendica di partecipazioni societarie e investimenti in fondi. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo che il mandato fiduciario posto a fondamento della rivendica non fosse documentalmente provato in modo opponibile alla procedura. Avverso il decreto la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione della disciplina antiriciclaggio, ritenendolo inammissibile sotto un duplice profilo. La questione non risultava trattata nel decreto impugnato e la ricorrente non aveva specificato dove e quando la censura era stata proposta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. In ogni caso, l’argomentazione è stata ritenuta inconferente rispetto al thema decidendum, costituito dall’opponibilità alla procedura del mandato fiduciario.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati parimenti dichiarati inammissibili. La Corte ha premesso che, in tema di data certa della scrittura privata non autenticata, l’art. 2704 c.c. non contiene un’elencazione tassativa dei fatti idonei a renderla certa, rimettendo al giudice di merito la relativa valutazione. Ha quindi osservato che il Tribunale aveva escluso che l’esistenza del mandato fosse suffragata da elementi obiettivi di riscontro, non essendo stata prodotta la scrittura privata a comprova documentale.
La Corte ha rilevato che le censure, formalmente dedotte come violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente, si risolvevano in una critica all’accertamento e all’apprezzamento della quaestio facti operato dal giudice di merito. Richiamato il costante orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che il vizio di motivazione non può consistere nella difformità dell’apprezzamento delle prove rispetto a quello preteso dalla parte, non essendo attribuito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa.
La censura relativa alla mancata ammissione delle prove orali è stata ritenuta inammissibile per violazione del principio di specificità, non avendo la ricorrente indicato la sede in cui i mezzi istruttori erano stati richiesti né riportato i capitoli di prova. La motivazione del decreto impugnato non è risultata apparente, spiegando con chiarezza e coerenza le ragioni della decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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