Costi di sponsorizzazione e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 3157 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento di costi deducibili da parte dell’Amministrazione finanziaria comporta l’accertamento di maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati, con conseguente applicabilità dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973. In tema di spese di sponsorizzazione a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, la presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria prevista dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 è condizionata dalla compresenza di requisiti specifici, tra cui la dimostrazione che l’attività sia stata effettivamente resa dal beneficiario per promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor. Qualora l’Amministrazione contesti l’effettività e l’inerenza del costo sulla base di elementi indiziari, l’onere della prova grava sul contribuente, che deve dimostrare l’esistenza, l’effettività e l’inerenza della spesa ai sensi degli artt. 2697 e 2729 c.c..
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, una somma relativa a costi di sponsorizzazione che il contribuente aveva indicato in favore di un’associazione sportiva dilettantistica. L’Ufficio riteneva tali costi non inerenti e non relativi a prestazioni effettive, non avendo il contribuente fornito prova dell’avvenuto pagamento dei corrispettivi e dell’effettiva attività di promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante.
La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello del contribuente, che proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi, censurando la sentenza di secondo grado sotto molteplici profili, tra cui la violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e l’erronea ripartizione dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso per la loro assoluta genericità: il primo, perché fondato su una distinzione fallace tra disconoscimento di costi e accertamento di redditi non dichiarati; il secondo, perché non indicava quali atti l’avviso di accertamento avrebbe omesso di allegare. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il terzo motivo, poiché volto a censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di appello, senza dedurre una reale violazione di legge. Infondato è risultato anche il quarto motivo, non ravvisandosi alcuna omessa pronuncia in merito alla mancata prova del pagamento, avendo il giudice di merito escluso con motivazione logica e coerente la documentazione del versamento.
Il quinto motivo, concernente l’effettività della prova del costo, è stato invece ritenuto infondato nel merito. La Corte ha richiamato il proprio orientamento maggioritario, espresso in particolare con la pronuncia Cass. n. 4612/2023, secondo cui la presunzione di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 — che qualifica le spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità integralmente deducibili — è comunque condizionata dalla simultanea presenza di specifici requisiti: la natura dilettantistica della compagine sportiva sponsorizzata, il rispetto del limite quantitativo di spesa, la finalità promozionale dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e l’effettivo svolgimento, da parte del beneficiario, di una specifica attività promozionale. Solo a queste condizioni la presunzione opera come legale assoluta, senza che rilevino requisiti ulteriori.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano accertato, con valutazione fattuale non censurabile in sede di legittimità, che non risultava provata l’effettiva destinazione delle erogazioni alla promozione dell’immagine o dei prodotti del contribuente. La Corte ha quindi ribadito il principio generale secondo cui, quando l’Amministrazione contesti l’effettività e l’inerenza di un costo sulla base di elementi indiziari, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza e l’inerenza della spesa.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per genericità e infondato il settimo, non essendo ravvisabile l’omessa pronuncia sulla motivazione delle sanzioni, la cui adeguatezza era stata affermata dal giudice di appello con riferimento alla parte motiva dell’avviso di accertamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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