L’onere di trascrizione della cartella nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 3484 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che abbia annullato una cartella di pagamento, allorché la ricorrente ometta di riportare nel ricorso, anche per estratto e nei passaggi significativi, il contenuto della cartella stessa, né la abbia prodotta. L’omessa trascrizione dell’atto impugnato determina il difetto di specificità dei motivi, impedendo alla Corte di valutare la fondatezza delle censure relative alla motivazione e alla legittimità dell’atto. L’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, evenienza che non ricorre in caso di mero mancato pagamento di quanto dichiarato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativamente all’anno d’imposta 2005, per un importo complessivo dovuto a vario titolo per sanzioni, interessi e recupero di un credito d’imposta ritenuto non spettante. La società impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che ne accoglieva le ragioni annullando l’atto. L’appello dell’amministrazione finanziaria veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che dichiarava la nullità della cartella per carenza di motivazione, essendo la stessa composta da una mera serie di cifre e codici incomprensibili. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso la società, estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, nonché nei confronti del liquidatore, evocato in giudizio solo in tale veste senza alcuna contestazione specifica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973.
Esaminando il merito, la Suprema Corte ha rilevato l’inammissibilità dei tre motivi di ricorso, trattati congiuntamente. La questione centrale riguardava la possibilità di utilizzo del controllo automatizzato per contestare numerosi addebiti e recuperi d’imposta, nonché sanzioni. La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Corte, afferma che l’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo quando la cartella sia emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, non essendo in tal caso dovuta la comunicazione di irregolarità.
Tuttavia, nella prospettazione difensiva erariale emergevano non già meri errori materiali, ma ipotesi per le quali doveva evincersi la non spettanza dei crediti d’imposta, contestandosene l’assenza dei presupposti agevolativi, oppure, ai fini sanzionatori, il tardivo adempimento delle obbligazioni tributarie. L’amministrazione sosteneva che tali violazioni fossero desumibili dai dati riportati nell’atto medesimo.
Proprio rispetto a tale difesa, il ricorso si è rivelato inammissibile: la ricorrente ha infatti omesso di riportare in ricorso, anche per estratto e nei passaggi significativi, il contenuto della cartella, che non è stata neppure prodotta. Tale omissione ha determinato il difetto di specificità dei motivi, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza delle censure. Le spese non sono state regolate, mancando la costituzione dei contribuenti intimati.
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Nota della Redazione
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