Correzione d’ufficio per omessa distrazione delle spese a favore del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. 1 n. 3486 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per correzione di errore materiale, disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., può essere attivato d’ufficio e consente di rimediare all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore nel giudizio di legittimità. L’istanza di distrazione deve ritenersi validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione del difensore circa l’avvenuta anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari, potendo tale dichiarazione desumersi implicitamente dalla stessa domanda. Il ricorso per correzione dell’errore materiale non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere. L’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio.
Il Fatto
Il Presidente Coordinatore dell’Area 3 della Prima Sezione civile, rilevato che l’ordinanza n. 6859/2025 di questa stessa Corte appariva affetta da un possibile errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., disponeva l’apertura d’ufficio del procedimento per la correzione, iscrivendo il ricorso al ruolo generale. Nel provvedimento correggendo, la Corte aveva condannato i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, senza tuttavia disporne la distrazione in favore del procuratore che si era dichiarato anticipatario.
La Cassa di Previdenza Sovvenzioni Assistenza tra Dipendenti Comunali, aderendo all’impulso officioso, chiedeva che si procedesse alla correzione dell’errore, evidenziando come la condanna alle spese avrebbe dovuto essere integrata con la clausola di distrazione in favore del proprio difensore. Gli intimati non svolgevano attività difensiva nel procedimento incidentale di correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio, già affermato da Sez. 3, ord. n. 28035 del 22/10/2025, secondo cui l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non osta all’esercizio del potere di correzione d’ufficio delle proprie statuizioni, a condizione che sia stato instaurato il contraddittorio e che ricorrano i presupposti per l’intervento emendativo. Tale potere risponde all’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto.
Esaminando il provvedimento censurato, la Corte ha verificato che il dispositivo dell’ordinanza n. 6859/2025 liquidava le spese di lite a carico dei ricorrenti e a favore della controricorrente, senza nulla disporre in ordine alla distrazione. Nel testo della motivazione risultava, tuttavia, documentato che il difensore della Cassa aveva formulato specifica richiesta di distrazione, dichiarandosi anticipatario delle spese e degli onorari.
La Corte ha quindi ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 31033 del 2019, in forza del quale, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta. Tale richiesta, si precisa, deve ritenersi validamente proposta anche in difetto dell’esplicita dichiarazione circa l’avvenuta anticipazione delle spese, potendo essa desumersi implicitamente dalla domanda di distrazione.
Quanto alla notifica del ricorso, la Corte ha richiamato l’orientamento espresso da Sez. L, ord. n. 15302 del 2023, secondo cui il ricorso per correzione dell’errore materiale per omessa pronuncia sulla distrazione non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario. Il difensore, infatti, agisce ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ. in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, senza che possa distinguersi tra una proposizione “in proprio” dell’istanza e una proposizione in rappresentanza della parte.
La Corte ha accolto la richiesta, disponendo la correzione del dispositivo mediante l’inserimento delle parole “da distrarsi in favore del procuratore, avv. Elio Vulpis, dichiaratosi anticipatario”, con espresso richiamo all’art. 288, comma 3, cod. proc. civ. e alle previsioni di cui all’art. 196-quinquies, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ. Non ha luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento né sul raddoppio del contributo unificato, in conformità ai precedenti delle Sezioni Unite richiamati.
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Nota della Redazione
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