Termine di denuncia del vizio dal momento della piena percezione del difetto (Cass. civ. Sez. 3 n. 4098 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale per la denuncia del difetto di conformità del bene, di cui all’art. 132, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), decorre soltanto dal momento in cui il consumatore abbia avuto piena percezione del vizio inficiante il bene, non essendo a tal fine sufficiente un mero sospetto. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione delle prove o che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione proposta da una consumatrice avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la declaratoria di tardività della denuncia dei difetti di una fornitura di teli per ombrelloni da esterno. Il giudice di merito aveva ritenuto che la denuncia fosse tardiva, in quanto il termine di decadenza doveva decorrere dal momento in cui il difetto si era appalesato come un vero e proprio vizio del bene, e non dalla consegna.
La ricorrente proponeva quattro motivi di ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 135 e 132 del codice del consumo, 1495 e 2967 cod. civ. e delle norme in materia di valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso inammissibili, in quanto la ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva correttamente affermato che il termine decadenziale per la denuncia del difetto decorre solo dalla piena percezione del vizio, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 40814/2021; Cass. n. 11046/2016). Il momento rilevante è quello in cui si manifestano gli effetti del vizio, non quello del mero sospetto del consumatore.
La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente si limitava a contestare l’interpretazione del contenuto di una email, senza denunciare la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., e che il giudice di merito non aveva fondato la propria decisione esclusivamente su tale elemento, ma sull’assenza di prova della data di scoperta dei difetti.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte ha ribadito che essa è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non quando sia oggetto di censura la valutazione delle prove, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ha infine dichiarato il ricorso inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., avendo il giudice di merito fatto piena e corretta applicazione dei principi di legittimità, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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