Rinuncia al ricorso per transazione: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4550 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte e dal difensore munito dei relativi poteri, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. qualora le parti costituite, che abbiano interesse a contrastare l’impugnazione, abbiano accettato la rinuncia o, comunque, non si siano opposte. In tal caso, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, né nei confronti delle parti che hanno aderito alla rinuncia, né verso quelle che, rimaste intimate, non abbiano svolto difese. La richiesta di compensazione delle spese formulata dal rinunciante e la mancata opposizione delle altre parti costituite legittimano l’esonero del giudice dal relativo regolamento.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, rigettando il suo appello, aveva confermato la decisione di primo grado. Il giudice di merito aveva ordinato la rimozione di tutte le opere realizzate dal ricorrente sul lastrico solare dell’edificio condominiale, in quanto prive di autorizzazione e lesive del decoro architettonico e del diritto alla luce e all’aria dei condomini proprietari degli immobili sottostanti. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti raggiungevano un accordo transattivo stragiudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorrente aveva depositato un atto di rinuncia al ricorso, motivato dall’intervenuto accordo transattivo, chiedendo contestualmente la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La rinuncia era stata sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, con formulazione univoca ed espressa volontà abdicativa all’impugnazione.
Hanno aderito all’atto di rinuncia due dei tre controricorrenti costituiti. La terza parte, pur dichiarando di non aver partecipato alla transazione, si è rimessa alle determinazioni della Corte senza opporsi alla richiesta di estinzione. La Corte ha quindi ritenuto rituale la rinuncia, in quanto accettata dalle parti costituite che avevano interesse a contrastare il ricorso, o comunque non oppositiva.
In applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ., la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese, ha escluso ogni pronuncia, sia nei confronti delle parti che avevano aderito alla rinuncia, sia nei confronti degli intimati che non avevano svolto attività difensiva. Ha altresì valorizzato la circostanza che il rinunciante avesse chiesto la compensazione delle spese e che la parte non aderente si fosse rimessa sul punto, senza opposizione esplicita, ritenendo ciò sufficiente a giustificare l’esonero dal regolamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.