Omessa pronuncia sulle cartelle non esaminate in appello e onere di contestazione della relata di notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 4601 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che accolga l’impugnazione riguardante una pluralità di atti impositivi, ma motivi la decisione facendo riferimento ad uno solo di essi, incorre nel vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. In tema di notifica della cartella di pagamento, il ricorrente che ne deduce un vizio deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo integralmente la relata di notifica e gli altri atti funzionali. La mera produzione in giudizio di copia priva di valida attestazione di conformità non comporta l’automatica esclusione dell’efficacia probatoria, dovendo il giudice valutare la contestazione specifica della parte.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale un estratto di ruolo e quattro cartelle di pagamento relative agli anni d’imposta 2000-2003. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, e la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza, dichiarava legittima la notifica della cartella per l’anno 2003, senza però pronunciarsi sulle altre.
Avverso la decisione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’omessa pronuncia sulle cartelle relative agli anni 2000-2002, il vizio di notifica della cartella per il 2003 e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, non oggetto di ricorso incidentale, e ha ritenuto la questione preclusa, essendo stata risolta dalla CTR senza censure sul punto.
Con riferimento al primo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto fondato. La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia, ma ha motivato esclusivamente con riguardo alla cartella per l’anno 2003. Così facendo, ha omesso di pronunciarsi sulle cartelle relative agli anni 2000-2002, che pure erano state impugnate con ricorsi riuniti e oggetto di appello. Tale omissione integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Sul secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, confermando i principi in materia di notifica della cartella esattoriale. La prova del perfezionamento è assolta dalla produzione della relata e dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione in copia della cartella.
La Cassazione ha precisato che il disconoscimento della conformità della copia all’originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, e non preclude al giudice di accertarne la conformità con altri mezzi, incluse le presunzioni. L’onere di contestazione della copia deve essere assolto in modo specifico, indicando il documento e gli aspetti di difformità.
Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dalla cassazione con rinvio, pur ricordando il principio per cui la parte pubblica, se vittoriosa, ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando si difende tramite propri funzionari.
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Nota della Redazione
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