Obbligo di consegna degli estratti conto bancari limitato ai dieci anni ai sensi dell’art. 119 TUB (Cass. civ. Sez. 1 n. 4794 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione bancaria, inclusi gli estratti conto, è disciplinato dall’art. 119, comma 4, TUB quale ius superveniens e lex specialis rispetto alla disciplina del rendiconto di cui all’art. 1713 cod. civ. Detta norma si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e copre solo le operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, operando al di fuori di tale limite il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti.
Il Fatto
Una società correntista chiedeva, con ricorso d’urgenza, la consegna da parte della banca degli estratti conto ordinari e scalari relativi a due rapporti di conto corrente, per periodi in parte risalenti a prima dell’entrata in vigore del TUB. La banca oppose il limite decennale di conservazione previsto dall’art. 119, comma 4, TUB.
Il Tribunale, in sede cautelare, aveva ordinato la consegna della documentazione residua, ma il giudizio di merito si concludeva con la declaratoria di insussistenza del diritto della società a ricevere gli estratti conto ultradecennali. La Corte d’Appello di Napoli, confermando tale decisione, respingeva l’appello della società, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, tutti incentrati sull’applicabilità dell’art. 119, comma 4, TUB alla richiesta di consegna degli estratti conto. La ricorrente sosteneva che, per i rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del TUB, la banca fosse tenuta a rendere il conto senza limiti di tempo, in forza dell’art. 1713 cod. civ., la cui disciplina sarebbe entrata a comporre il regolamento negoziale per via di integrazione eteronoma ex art. 1374 cod. civ. Inoltre, negava che il quarto comma dell’art. 119 TUB potesse riferirsi agli estratti conto, ritenendolo applicabile solo alla documentazione relativa a singole operazioni.
I giudici di legittimità hanno dichiarato i motivi infondati, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 119, comma 4, TUB si applica alle richieste del cliente di consegna degli estratti conto, con il conseguente limite temporale dei dieci anni. La Corte ha precisato che l’obbligo di consegna periodica degli estratti conto (commi 1 e 2) è distinto dal diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle singole operazioni (comma 4), il quale risulta comunque riferibile anche agli estratti conto, in quanto documentazione che registra le operazioni.
Quanto all’applicazione temporale, la norma è stata qualificata come ius superveniens e lex specialis rispetto all’art. 1713 cod. civ., applicabile anche ai rapporti in corso. La Corte ha inoltre escluso che l’art. 127 TUB possa ostare a tale applicazione, trattandosi di norma riferibile solo all’ipotesi di deroga pattizia.
Né è stata ritenuta valida l’argomentazione fondata sugli obblighi di buona fede oggettiva, avendo il legislatore già individuato il punto di equilibrio tra le esigenze del cliente e gli obblighi di conservazione della banca. Il quinto motivo di ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente rigetto integrale del ricorso.
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Nota della Redazione
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