Il disconoscimento della fattura richiede forma espressa; la querela non basta (Cass. civ. Sez. 5 n. 5812 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione l’istituto del disconoscimento della scrittura privata disciplinato dall’art. 214 c.p.c. La parte è tenuta a negare formalmente la propria scrittura o sottoscrizione, mediante un’eccezione in senso proprio che deve essere formulata in modo formale, specifico e inequivoco, soggiacendo alle preclusioni di cui all’art. 215 c.p.c. La presentazione di una querela all’autorità giudiziaria penale è estranea al processo civile e non è di per sé idonea a integrare il disconoscimento, né ad accertare la falsità della documentazione, a prescindere dall’esito del procedimento penale. Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso si differenziano per funzione e oggetto. Resta inammissibile in sede di legittimità il motivo che prospetti una alternativa ricostruzione fattuale o che demandi alla Corte un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio.
Il Fatto
Con avviso di accertamento riferito all’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle entrate contestava a un’associazione la natura commerciale di prestazioni di sponsorizzazione, assoggettando a tassazione i relativi proventi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Nell’ambito di un controllo incrociato, l’ufficio aveva acquisito fatture emesse dall’associazione nei confronti di una ditta individuale, rilevando inoltre la presenza dell’ente negli elenchi dei fornitori trasmessi all’Amministrazione finanziaria. La contribuente proponeva ricorso, accolto dalla Commissione tributaria provinciale, con pronuncia confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del disconoscimento delle fatture, la querela presentata dalla parte. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver desunto l’esistenza di un valido disconoscimento dalla mera presentazione di una querela. Richiamato il principio per cui la contestazione della scrittura privata deve rivestire i caratteri della specificità e determinatezza, non risolvendosi in espressioni di stile o in contestazioni generiche e implicite, la Corte ha escluso che la denuncia penale, proposta ad altri fini e in una sede diversa, possa valere come dichiarazione espressa di disconoscimento resa nel processo. Il giudice di merito non si è quindi attenuto alla regola per cui la valutazione di specificità è riservata al suo apprezzamento, perché manca il presupposto stesso di una contestazione formalmente e inequivocabilmente proposta.
La Corte ha inoltre precisato la distinzione funzionale tra il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso: pur conducendo entrambi all’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso, il primo tende ad accertare la non rispondenza al vero del documento nel suo contenuto o nella sottoscrizione, mentre il secondo è diretto a identificare l’autore della falsificazione ai fini dell’applicazione della sanzione penale.
Il secondo motivo, concernente il valore probatorio degli elenchi dei clienti e fornitori ai sensi dell’art. 8-bis, comma 4-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui è precluso in sede di legittimità un vaglio che si risolva in un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, essendo la valutazione delle presunzioni demandata al discrezionale apprezzamento del giudice di merito.
Inammissibile è stato ritenuto anche il terzo motivo, con cui si deduceva il valore di giudicato esterno di una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale, intervenuta sul medesimo rapporto giuridico. La Corte ha ricordato che l’accertamento relativo a un determinato anno d’imposta può fare stato negli altri periodi solo per gli elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente, mentre nel caso di specie manca l’identità delle parti, requisito indefettibile per configurare l’efficacia del giudicato. In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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