Spese di sponsorizzazione sportiva: presunzione assoluta non esime dall’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7552 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le spese di sponsorizzazione a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, a condizione che concorrano specifici requisiti: che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. La disposizione, di natura agevolativa, costituisce norma speciale che deroga al regime generale di deducibilità di cui all’art. 109 del TUIR e fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità del costo solo al ricorrere dei predetti presupposti. L’onere di provare la sussistenza di tali requisiti grava sul contribuente e non può ritenersi assolto dalla mera natura di ente non commerciale del soggetto sponsorizzato.
Il Fatto
La società, premesso di aver effettuato operazioni di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche e di aver imputato i relativi costi come spese di pubblicità, impugnava un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva negato la deducibilità di tali costi ai fini IRES e IRAP. La contribuente contestava, tra l’altro, la violazione del termine di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e la mancata applicazione della presunzione assoluta prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in riforma, riteneva il costo non deducibile per carenza di prova in ordine all’effettività dell’attività promozionale e per la sproporzione tra l’ammontare della spesa e gli interventi realizzati. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la falsa applicazione delle norme richiamate.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di spese di sponsorizzazione sportiva. Il beneficio di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, oggi trasfuso nell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2021, introduce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria del costo, ma non elide la necessità che ricorrano tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come la disposizione agevolativa persegua finalità di promozione dello sport amatoriale, ma subordini il beneficio alla dimostrazione che la sponsorizzazione fosse finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato avesse effettivamente svolto una specifica attività promozionale. La natura di norma speciale rispetto al regime generale dell’art. 109 del TUIR non comporta, quindi, un’esenzione automatica da ogni verifica in ordine all’esistenza dei requisiti di legge.
Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria aveva correttamente accertato che, a fronte di un’erogazione di rilevante ammontare, la contribuente aveva prodotto solo fotografie dell’apposizione del logo su alcuni supporti e due fatture di costo intestate e pagate dalla società stessa, senza documentare l’effettiva attività del beneficiario. La sentenza impugnata aveva quindi fatto buon governo dei principi in materia, valorizzando il difetto di coerenza economica dei costi e la sproporzione tra l’esborso e le attività realizzate.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha ribadito che esso grava sul contribuente, senza che possa desumersi dalla sola natura di ente non commerciale del soggetto sponsorizzato. La decisione di secondo grado, che aveva rilevato le carenze probatorie denunciate dall’Amministrazione, è risultata pertanto coerente con i principi affermati, portando al rigetto del ricorso con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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