Prescrizione del risarcimento ai medici specializzandi e inammissibilità per conformità alla nomofilachia (Cass. civ. Sez. 3 n. 7800 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari è soggetto al termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. La mancata attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ha lasciato inalterata l’inadempienza dello Stato per il periodo tra il 1° gennaio 1983 e l’anno accademico 1990-1991, colmata solo parzialmente dall’art. 11 della legge n. 370/1999. La prescrizione non può essere sospesa o differita da presunte incertezze giurisprudenziali sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sul legittimato passivo, atteso che l’interruzione può avvenire anche stragiudizialmente. Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già risolte dalle Sezioni Unite è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un gruppo di medici specializzati convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in materia di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione negli anni antecedenti all’anno accademico 1991/1992. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalle amministrazioni convenute.
La Corte d’appello di Roma, investita del gravame, confermò la decisione di primo grado. I medici, o i loro eredi, hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo, riguardante la violazione dei principi in materia di risarcimento per omesso recepimento di direttive comunitarie e la decorrenza del termine di prescrizione, anche alla luce delle incertezze giurisprudenziali di settore; il secondo, incentrato sulla portata dell’art. 4, comma 43, legge n. 183/2011 e sulla sua eventuale natura retroattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile, richiamando il consolidato indirizzo nomofilattico in materia. Il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per i beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento residuo dello Stato.
La Corte ha escluso che le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sul legittimato passivo possano inibire la decorrenza del termine. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione, poiché l’interruzione della prescrizione non richiede necessariamente iniziative giurisdizionali. Analogamente, la più ampia durata decennale del termine rende irrilevante l’individuazione della natura dell’azione, mentre l’evocazione in giudizio di un organo statuale diverso dalla Presidenza del Consiglio non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, trattandosi di mera irregolarità.
La Corte ha ribadito che il legislatore del 1999 ha effettuato una aestimatio del danno, sostituendo alla precedente obbligazione risarcitoria un’obbligazione satisfattiva di natura pecuniaria. Ha inoltre escluso che la giurisprudenza comunitaria abbia mai fornito indicazioni sulla quantificazione dell’adeguata remunerazione. Non risulta quindi individuabile un momento successivo al 1999 dal quale far decorrere la prescrizione.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. Dal 27 ottobre 1999 nessuna norma impediva ai ricorrenti di agire in giudizio e nessun dubbio poteva sussistere sul soggetto obbligato (lo Stato). L’eventuale incertezza sulla giurisdizione era rimediabile con lo strumento del regolamento di giurisdizione.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché censura un’affermazione meramente incidentale della sentenza impugnata, priva di rilievo fondante. La Corte ha comunque precisato che la tesi dei ricorrenti sulla mancata retroattività della legge n. 183/2011 è contrastata dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale quando il termine decennale residuo superi i cinque anni alla data del 1° gennaio 2012, mentre resta decennale per la sua residua durata nel caso contrario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva delle amministrazioni intimate.
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Nota della Redazione
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