Accollo del debito TARI e difetto di legittimazione dell’accollante (Cass. civ. Sez. 5 n. 8434 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accollo negoziale, non liberatorio, del debito d’imposta ha rilevanza esclusivamente interna tra le parti e non attribuisce all’accollante la qualità di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario. Ne consegue che l’accollante difetta di legittimazione ad impugnare l’avviso di pagamento emesso nei confronti dell’accollato, unico soggetto passivo del tributo, il quale conserva l’obbligazione verso il Fisco ai sensi dell’art. 53 Cost.. La legittimazione ad impugnare gli atti impositivi spetta, infatti, solo al destinatario dell’atto o a chi è parte del rapporto controverso, non essendo sufficiente l’assunzione dell’onere economico del tributo per effetto di un titolo negoziale.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un immobile concesso in locazione ad un ente militare, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’avviso di pagamento relativo alla TARI per l’anno 2018, emesso nei confronti della conduttrice. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’avviso. La sentenza veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che riconosceva la legittimazione attiva della società locatrice, sebbene l’avviso fosse stato notificato esclusivamente all’ente militare, quale soggetto detentore dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, ha esaminato la questione della legittimazione dell’accollante ad impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta. Richiamando la giurisprudenza costante di legittimità (ex plurimis, Cass. 9353/2024 e Cass. 3930/2025), la Corte ha riaffermato che l’accollo del debito d’imposta, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto del Contribuente, ha efficacia meramente interna. L’Amministrazione finanziaria, pertanto, può esercitare i propri poteri solo nei confronti dell’accollato, unico soggetto passivo del tributo, rimanendo l’accollante un obbligato solo in forza del titolo negoziale.
Tale principio si fonda sulla concezione soggettiva della capacità contributiva, come delineata dalle Sezioni Unite n. 6882 del 2019, secondo cui il sacrificio patrimoniale deve essere sopportato dal soggetto cui è riferita l’obbligazione. L’accollo, realizzando solo un’assunzione del debito in senso economico, non determina una successione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria, che resta radicato in capo al conduttore detentore dell’immobile, ai sensi dell’art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013.
La Corte ha, inoltre, escluso l’applicabilità dei principi elaborati in tema di imposta di registro e di responsabilità del notaio rogante. In tale ipotesi, la legittimazione del notaio ad impugnare l’avviso discende da un’espressa previsione normativa (art. 57 d.P.R. n. 131/1986) che lo configura come responsabile d’imposta, in solido con le parti dell’atto. La responsabilità solidale ex lege, che manca del tutto nell’accollo, costituisce il presupposto indefettibile per riconoscere la legittimazione ad agire a un soggetto diverso dal contribuente.
La Corte ha precisato che, in tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad impugnare appartiene al destinatario dell’atto o a chi è parte del rapporto controverso, ovvero ai soggetti espressamente indicati dall’art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Al responsabile d’imposta è consentito solo l’intervento adesivo dipendente nel giudizio instaurato dal debitore principale, ma non l’impugnazione autonoma dell’avviso notificato a quest’ultimo. La diversa statuizione del Consiglio di Stato, relativa all’impugnazione di una delibera tariffaria di un anno precedente, è stata ritenuta priva di efficacia nel presente giudizio.
La sentenza impugnata è stata, quindi, cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società locatrice per difetto di legittimazione attiva, compensando integralmente le spese di lite in ragione del contrasto interpretativo esistente.
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Nota della Redazione
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