Riserve non reiterate sul certificato di collaudo: la salvezza delle pretese già iscritte (Cass. civ. Sez. 1 n. 8786 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici, l’onere di iscrizione e di esplicitazione delle riserve è adempiuto mediante la loro annotazione nel registro di contabilità, nei SAL e nel conto finale. L’eventuale mancata reiterazione delle riserve sul certificato di collaudo non preclude all’appaltatore la tutela dei diritti nascenti dal contratto per i quali sia già stata tempestivamente formulata apposita riserva. L’onere di iscrizione di ulteriori riserve sul certificato di collaudo è, infatti, limitato dalla legge alle sole contestazioni che sorgono “rispetto alle operazioni di collaudo”. Inammissibile il motivo di ricorso che non aggredisce una concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
Un imprenditore edile, aggiudicatario di un appalto per la realizzazione del nuovo Comando dei Vigili del Fuoco, agiva in giudizio contro la Stazione appaltante per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto a seguito delle riserve iscritte in contabilità. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la Corte d’appello, rigettando l’appello principale del Ministero e quello incidentale dell’impresa, confermava la decisione di primo grado, reputando infondata la riserva relativa alle “prime opere in danno” e tardiva l’esplicitazione di quella concernente le “seconde opere in danno”.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel respingere il ricorso principale del Ministero, chiarisce la funzione del certificato di collaudo rispetto alle riserve dell’appaltatore. L’onere di iscrizione e di esplicitazione delle riserve durante l’esecuzione dell’appalto è assolto mediante la loro annotazione nel registro di contabilità e la loro ripetizione nel conto finale, documenti destinati a mettere l’organo della PA nella condizione di comprendere il perimetro e l’entità delle contestazioni. Poiché il giudizio finale sulle riserve è rimesso ex lege al momento del collaudo, non occorre che l’imprenditore ribadisca su tale documento le riserve già espresse.
L’art. 107 del r.d. n. 350/1865, come le successive disposizioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 1063/1962 e all’art. 203 del d.P.R. n. 554/1999, limita l’onere di iscrizione di ulteriori riserve sul certificato di collaudo alle sole contestazioni che sorgono con riguardo alle operazioni di collaudo. Tale previsione, per il suo chiaro tenore letterale, non può che essere interpretata nel senso della salvezza delle riserve espresse nel corso dei lavori, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel registro di contabilità, nei SAL e nel conto finale. La mancata reiterazione delle riserve in sede di collaudo non determina, quindi, alcuna decadenza.
Quanto al ricorso incidentale dell’impresa, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo non contesta la concorrente ratio decidendi della sentenza, che aveva fondato il rigetto della riserva anche sulla mancata prova, da parte dell’appaltatore, del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il secondo motivo, relativo alla tardività dell’esplicitazione della riserva sulle “seconde opere in danno”, non aggredisce il passaggio motivazionale secondo cui l’impresa era in grado, sin da subito e sulla base del verbale di collaudo, di conoscere e contestare le verifiche e le tipologie dei vizi riscontrati.
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Nota della Redazione
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