Correzione d’ufficio degli errori materiali in Cassazione anche su istanza inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 19783 del 17.07.2025)
In tema di correzione di errori materiali, l’inammissibilità dell’istanza ex art. 391-bis cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo.