Cumulo interessi corrispettivi e moratori e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 5690 del 04.03.2025)
È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga le censure già disattese nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata. La commistione tra vizi ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. è inammissibile.