Esibizione ex art. 210 c.p.c. e documentazione bancaria: condizioni dell’art. 119 TUB (Cass. civ. Sez. I n. 5777 del 04.03.2025)
Il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 si esercita con istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione è stata prima richiesta e sono decorsi novanta giorni senza consegna. La consulenza tecnica non supplisce alle carenze allegatorie.