Cessioni a falsi esportatori abituali: il cedente deve dimostrare la buona fede valutando tutti gli indizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 14234 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633/1972, qualora la dichiarazione d’intento rilasciata dal cessionario qualificatosi esportatore abituale si riveli ideologicamente falsa, il cedente è tenuto a dimostrare la propria buona fede, ossia di non essere stato a conoscenza dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione del regime ovvero di non essersene potuto rendere conto adottando tutte le ragionevoli misure in proprio potere. La valutazione degli elementi indiziari in materia di prova presuntiva non può avvenire in modo atomistico: il giudice di merito è tenuto a verificarne la rilevanza anche congiuntamente, posto che circostanze singolarmente non decisive possono acquisire valore probatorio se considerate nel loro insieme. La sentenza che escluda la rilevanza dei singoli indizi senza la dovuta valutazione complessiva è censurabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP, contestando, tra gli altri rilievi, la violazione dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 per aver ceduto autovetture a soggetti qualificatisi esportatori abituali privi dei requisiti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’accertamento; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’Amministrazione non avesse dimostrato l’esistenza di elementi oggettivi idonei a far sorgere nel cedente il sospetto di irregolarità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente superato l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, fondata sull’erronea formulazione delle conclusioni con cui si chiedeva il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ritenuto che la formulazione erronea costituisse un mero refuso, non rendendo inintelligibile la struttura del ricorso, in coerenza con l’orientamento che impone di non interpretare in modo eccessivamente rigido i requisiti formali di ammissibilità.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, con cui l’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 8, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Ha ribadito che il regime di sospensione dell’imposta per gli acquisti degli esportatori abituali è soggetto a rigorosi presupposti: il cedente deve verificare la sussistenza dei requisiti del cessionario e, se la dichiarazione d’intento è falsa, grava su di lui l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le ragionevoli misure per non esserne coinvolto.
Quanto alla prova per presunzioni, la Corte ha ricordato che la valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica: elementi che singolarmente paiono privi di rilievo possono assumere valenza probatoria se considerati congiuntamente. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva valorizzato esclusivamente l’omesso deposito dei bilanci, riferito a una sola società, senza confrontarsi con gli ulteriori indizi dedotti dall’Ufficio, quali l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, la mancata registrazione al sistema VIES e l’assenza di personale e di autorizzazioni.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame della mancata registrazione VIES, è stato dichiarato inammissibile per effetto della “doppia conforme”. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per una nuova valutazione degli elementi indiziari alla luce dei principi richiamati.
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Nota della Redazione
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