Danno erariale da congedo straordinario: interruzione del nesso causale e transazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 90 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, la fruizione illecita del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 è configurabile, in presenza di dolo, solo per i periodi per i quali risulti provata l’assenza del requisito della convivenza e della effettiva assistenza al familiare disabile. Una volta che l’amministrazione danneggiata abbia acquisito elementi idonei a fondare la denuncia di reato, la mancata revoca immediata del beneficio integra una interruzione del nesso causale, con la conseguenza che il danno erariale ulteriormente maturato non è imputabile al dipendente. Il danno risarcibile va quantificato in relazione ai soli giorni di accertata violazione degli obblighi assistenziali.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una dipendente pubblica per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale complessivo di € 15.791,89, in favore dell’amministrazione di appartenenza.
La dipendente, dopo aver chiesto un congedo parentale per assistere la figlia minore, aveva domandato ed ottenuto, ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, un congedo straordinario dal 7 marzo al 1 luglio 2022 per assistere un familiare di terzo grado in situazione di gravità, dichiarando la propria iscrizione nello schedario della popolazione temporanea presso la residenza della persona assistita. Ritenuta anomala tale circostanza, l’ente ha incaricato un’agenzia investigativa privata, le cui relazioni hanno evidenziato l’assenza di attività assistenziale nei periodi 11-15 aprile e 4-10 maggio 2022. Il procedimento disciplinare si è concluso con il licenziamento per giusta causa. La Procura ha quindi contestato la illecita fruizione del congedo per l’intero periodo, quantificando il danno nelle indennità percepite (€ 8.091,89) e nelle spese investigative (€ 7.700,00).
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni di nullità dell’atto introduttivo. Quanto alla lamentata violazione del diritto di difesa, ha rilevato che la difesa ha dichiarato di aver compiutamente svolto l’accesso agli atti e ha comunque ricevuto la documentazione asseritamente mancante, con un ulteriore termine per le controdeduzioni: la violazione del contraddittorio, per assumere rilievo, deve tradursi in una sostanziale compressione delle potestà difensive e non in meri vizi procedimentali sanabili. È stata altresì rigettata l’eccezione di indeterminatezza del petitum, risultando già delineate nell’invito a dedurre la fattispecie, la condotta e la modalità di quantificazione del danno.
Nessun pregio ha poi l’eccezione di inammissibilità per intervenuta transazione. Richiamando la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. Terza giurisdiz. Centr., 4 novembre 2024, n. 255), la Corte ha ribadito che la Procura regionale è la sola titolare dell’azione di responsabilità, diritto indisponibile di cui l’amministrazione lesa non può disporre: una transazione non può inibire il potere del giudice di pronunciarsi sul risarcimento. Nel caso concreto, l’accordo aveva ad oggetto la chiusura del giudizio e l’accettazione del licenziamento, non i profili risarcitori qui esaminati.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la vicenda sul piano temporale. Dalla prima relazione investigativa sono emersi elementi idonei a ritenere che la dipendente non avesse adempiuto, nel periodo 11-15 aprile 2022, agli obblighi assistenziali. Ciò avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a revocare immediatamente il beneficio. Tuttavia il beneficio è stato mantenuto fino al 1 luglio 2022, nonostante la querela già sporta il 9 maggio 2022, prima ancora della seconda relazione investigativa: la Corte ne ha dedotto una chiara interruzione del nesso causale, non imputabile alla convenuta, per il periodo successivo alla scoperta dei fatti.
Quanto all’accertamento, la Corte ha ritenuto provata la mancata assistenza e l’assenza del requisito della convivenza per i soli periodi oggetto di osservazione, valorizzando gli esiti dell’indagine privata, ritenuta legittima (Cass. civ., sez. lav., 28 aprile 2014, n. 4984), e la sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. La condotta è stata qualificata a titolo di dolo. Tuttavia alcuna prova è stata offerta per il periodo ulteriore, non potendo la pronuncia civile estendersi oltre i giorni di osservazione. La richiesta di addossare le spese investigative (€ 7.700,00) è stata respinta, rientrando esse in una scelta discrezionale dell’amministrazione alternativa a quella demandata agli organi istituzionalmente preposti. Il danno risarcibile è stato così quantificato in € 439,18, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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