Difetto di legittimazione passiva del condomino e difetto di integrità del contraddittorio: censure inammissibili se generiche e tardive (Cass. civ. Sez. 3 n. 5916 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. senza l’osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell’immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all’esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. Il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione. La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni: in mancanza di tempestiva censura nei gradi di merito, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Il proprietario di un’unità immobiliare facente parte di un condominio proponeva opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dal gestore del servizio idrico integrato, eccependo di non aver mai sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore, in quanto l’utenza era servita da un unico contatore “master” condominiale. In via subordinata, contestava gli importi richiesti, eccependo la prescrizione parziale del credito. Il giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando prescritto il credito per il periodo più risalente e confermando gli importi relativi ai consumi non caduti in prescrizione. La sentenza di primo grado veniva appellata dal soccombente parziale, ma il Tribunale rigettava il gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i quattro motivi di ricorso, incentrati sulla presunta nullità della sentenza d’appello, resa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., sulla mancata rilevazione del difetto di legittimazione passiva del singolo condomino e sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio, nonché sulla motivazione apparente della pronuncia impugnata.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ne hanno dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., richiamando il principio consolidato per cui la sentenza pronunciata ex art. 281-sexies cod. proc. civ. senza l’osservanza delle forme previste non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell’immodificabilità della decisione e della sua consequenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all’esito della discussione, trattandosi di sanzione neppure comminata dalla legge. La Corte ha valorizzato il precedente delle Cass., n. 19338/2020 e le pronunce conformi in materia di lettura del dispositivo in udienza senza contestuale motivazione, rilevando che il ricorrente non aveva offerto argomenti idonei a mutare l’orientamento.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente il difetto di legittimazione passiva del condomino e la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del condominio, sono stati esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, incentrandosi entrambi sulla pretesa mancanza di un contratto di somministrazione tra il gestore e il singolo condomino. La Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la loro formulazione generica e assertiva, in quanto il ricorrente non aveva precisato se le censure fossero state sollevate e trattate nei precedenti gradi di merito. Al riguardo, i giudici hanno richiamato l’orientamento per cui la questione del difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni: l’assenza dei poteri rappresentativi va contestata non oltre l’udienza di trattazione in primo grado, mentre in appello può essere inserita tra i motivi di impugnazione, con la conseguenza che, in mancanza di tempestiva censura e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio la giustificazione dei poteri, la doglianza non è proponibile per la prima volta in cassazione, come stabilito dalla Cass., n. 33769/2019.
Il quarto motivo, relativo alla motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., è stato infine dichiarato inammissibile per violazione dei requisiti di cui all’art. 366, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., essendo dedotto in relazione a isolati passaggi motivazionali e in maniera assertiva e generica. La Corte ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, in tema di principio di specificità del ricorso e di autosufficienza, quale garanzia di un utilizzo appropriato ed efficace delle risorse dell’amministrazione della giustizia.
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Nota della Redazione
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