Ricalcolo pensione di riversibilità e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 381 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che sia acquisito agli atti il venir meno di ogni contestazione sul diritto sostanziale dedotto, con conseguente superfluità dell’affermazione della volontà della legge nel caso concreto. La cessazione della materia del contendere, tuttavia, non priva il giudice del potere di regolare le spese: quando l’istituto previdenziale abbia accolto la pretesa del ricorrente solo a seguito dell’instaurazione del giudizio e dell’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice, la condanna alle spese è giustificata dal principio della soccombenza virtuale. La decisione della controversia sul piano sostanziale, con l’integrale soddisfazione della domanda, non fa venir meno il diritto del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per ottenere ciò che in sede amministrativa gli era stato negato.
Il Fatto
Il ricorrente, orfano inabile, titolare di pensione di riversibilità in contitolarità con la madre, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’accrescimento della pensione a far data dal decesso della contitolare, avvenuto il 15/12/2019, nella misura di legge, e all’adeguamento della quota di pensione costituita dall’indennità integrativa speciale.
Secondo la prospettazione del ricorrente, al decesso del padre la pensione di riversibilità era stata suddivisa in due quote, il 40% alla vedova e il 20% all’orfano inabile; al decesso della madre egli avrebbe avuto diritto all’innalzamento della pensione a un terzo della pensione diretta, pari al 33,33%, mentre l’importo percepito era rimasto sostanzialmente invariato. L’INPS ha resistito, sostenendo di aver sempre corrisposto al ricorrente la quota del 33,33% della pensione del dante causa, e ha eccepito in subordine la prescrizione quinquennale delle differenze relative all’indennità integrativa speciale.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che le contestazioni articolate dalle parti, unitamente alla documentazione versata in atti, non consentivano di definire la controversia senza un accertamento tecnico-contabile. Con ordinanza n. 50/2025 è stata pertanto disposta consulenza tecnica d’ufficio, affidata al Dirigente responsabile della Direzione centrale pensioni INPS, al fine di verificare se l’istituto avesse seguito corretti criteri di calcolo della pensione di riversibilità, sia per l’accrescimento al 33,33% dell’originaria pensione diretta con decorrenza 15/12/2019, sia per l’adeguamento perequativo dell’indennità integrativa speciale.
La relazione consulenziale, pervenuta il 1° agosto 2025, ha concluso nel senso che il trattamento pensionistico del ricorrente necessitava effettivamente di ricalcolo, negli importi ivi dettagliati. L’INPS ha quindi provveduto alla ricostruzione della pensione e al pagamento degli arretrati, e il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo però la condanna dell’istituto alle spese di lite.
Il giudice ha richiamato la nozione di cessazione della materia del contendere, che ricorre quando risulti acquisito agli atti il venir meno di ogni contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e, conseguentemente, non sussista più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. Nel caso di specie, la pretesa attorea si è rivelata fondata all’esito della consulenza, l’istituto ha eseguito il ricalcolo e il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione.
Sulla regolazione delle spese, il giudicante ha aderito alla domanda del ricorrente. Già in sede amministrativa l’interessato, per il tramite del tutore, aveva ripetutamente tentato di ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico; l’INPS vi ha proceduto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e dopo l’acquisizione della relazione consulenziale. La condanna alle spese trova dunque fondamento nel principio della soccombenza virtuale, poiché l’istituto ha accolto le istanze solo a seguito del processo. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 1.000,00 onnicomprensivi, a carico dell’INPS e in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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