Il trasferimento del credito della società cancellata e la rideterminazione del saldo del conto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9429 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese non implica rinuncia al credito per il quale è pendente un giudizio; nei diritti vantati dalla società estinta subentra il socio unico. Con riferimento alla rideterminazione del saldo di un conto corrente in cui siano confluiti saldi di altri rapporti bancari, è inammissibile la censura che deduce il mancato esame della prescrizione e l’assenza di allegazione su rapporti estranei, quando la sentenza impugnata abbia espressamente considerato l’eccezione di prescrizione e la rideterminazione abbia riguardato un unico rapporto, oggetto di contraddittorio.
Il Fatto
La società aveva proposto, unitamente ai fideiussori, domanda di ripetizione di somme indebitamente annotate su un conto corrente bancario per illegittima applicazione di interessi. Il giudice di prime cure aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande della società, cancellata dal registro delle imprese, respingendo quelle dei fideiussori.
La Corte di appello, in riforma, ha accolto il gravame osservando che la cancellazione non implica rinuncia al credito e che nel diritto era subentrato il socio unico. Ha quindi condannato la banca al pagamento di una somma, rideterminando il saldo di un unico rapporto di conto corrente in cui erano confluiti i saldi di altri rapporti bancari, previa espunzione dei versamenti prescritti.
La Motivazione della Corte
Il terzo motivo del ricorso principale deduceva la violazione degli artt. 2033, 2697 e 2934 cod. civ. e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto corretta la ricostruzione del consulente tecnico d’ufficio all’esito dell’espunzione di spese e interessi non dovuti relativi anche ad altri rapporti, confluiti nel conto oggetto di causa. La ricorrente evidenziava che detti rapporti erano estranei al giudizio e che il contraddittorio non si era instaurato, lamentando inoltre il mancato esame della prescrizione maturata per le rimesse effettuate su tali diversi rapporti.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di concludenza. La doglianza muoveva da una non corretta interpretazione della sentenza impugnata: il giudice di merito aveva affermato di procedere alla rideterminazione del saldo di un unico rapporto di conto corrente, nel quale erano confluiti i saldi di altri rapporti bancari, e aveva preso in esame l’eccezione di prescrizione, accogliendola per i versamenti antecedenti il decennio dalla chiusura del conto.
La censura, pertanto, non superava il vaglio di specificità, risultando priva della necessaria concludenza rispetto all’impianto motivazionale della sentenza. Tale esito ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto dai fideiussori in via meramente subordinata all’accoglimento del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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