La fattura generica fa venir meno la presunzione di veridicità e legittima la ripresa a tassazione dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 9887 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza, l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati. Sul contribuente che chiede la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo incombe l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne, fornendo elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture. L’antieconomicità di un costo, intesa come sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva, può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza; ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario.
Il Fatto
Uno studio associato di consulenza aziendale e i suoi due associati impugnavano un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2014, costi ai fini Irap e Iva e, per trasparenza, il maggior reddito ai fini Irpef in capo agli associati. La ripresa riguardava fatture emesse da una società fornitrice, ritenute non analiticamente documentate, antieconomiche e relative a servizi duplicativi dell’attività dello studio, attesa la sovrapposizione dei soci e delle sedi. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi, ma la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in riforma, li respingeva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione delle regole sull’onere della prova e il difetto di motivazione in ordine alla genericità delle fatture. Ha chiarito che la contestazione dell’Agenzia non riguardava la sola antieconomicità dei costi, ma anche la genericità delle fatture e la sovrapposizione tra i soggetti, come risultava dal tenore dell’avviso di accertamento. La decisione del giudice d’appello, fondata su un apprezzamento di merito non sindacabile in legittimità, non aveva quindi ampliato illegittimamente la motivazione dell’atto impositivo.
Quanto alla genericità delle fatture, la Corte ha richiamato il principio per cui l’irregolarità della fattura, non conforme ai requisiti di forma e contenuto dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità e la rende inidonea a fondare la deduzione del costo. Ha altresì ricordato che la normativa unionale, all’art. 226, punti 6 e 7, della Direttiva 2006/112/CE, prescrive l’indicazione della natura e dell’entità dei servizi, oltre alla specificazione della data, e che l’Amministrazione può avvalersi anche di informazioni complementari fornite dal contribuente. L’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per la detrazione grava tuttavia sul contribuente che la richiede.
Con riguardo all’antieconomicità dei costi, la Corte ha ribadito che il principio di inerenza esprime un giudizio di carattere qualitativo, ma che l’antieconomicità può costituire un elemento sintomatico del difetto di inerenza. Nella specie, il giudice di merito aveva accertato l’inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente — un contratto privo di data certa, deleghe di pagamento, bilancio della fornitrice e quietanze — a fornire un riscontro concreto dei servizi, senza che i ricorrenti avessero indicato i fatti idonei a ricondurre i costi all’attività professionale. Tale apprezzamento, non sindacabile in sede di legittimità, ha condotto al rigetto delle censure.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata, senza che i ricorrenti avessero allegato l’avvenuta deduzione nei gradi di merito. La censura, inoltre, non era attinente al decisum, poiché il giudice d’appello non aveva sindacato le scelte organizzative del contribuente, ma si era limitato a rilevare il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa i presupposti di deducibilità ex art. 109 TUIR. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., stante la conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata.
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Nota della Redazione
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