Il motivo di ricorso che omette il confronto con la giurisprudenza di legittimità è inammissibile per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. 3 n. 10576 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile per difetto di specificità quando, in ossequio al principio di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., correlato all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte di cassazione e, ove la prima risulti conforme alla seconda, non offra argomenti idonei a sollecitarne il mutamento. È, altresì, inammissibile il motivo che, pur sotto la formale denuncia di violazione di legge, si risolva in una critica degli accertamenti di fatto e delle valutazioni delle prove, attività riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. La mancata proposizione di eccezione sulla composizione del collegio giudicante, una volta resa nota, ne preclude la deduzione.
Il Fatto
La vicenda origina da un procedimento penale per il reato di indebita sottrazione di prodotto petrolifero, commesso in danno di una società, che aveva subito la sottrazione di ingenti quantitativi di gasolio dal proprio deposito. La società danneggiata conveniva in giudizio il ricorrente per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in misura rilevante, sulla base anche delle risultanze di un verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
Il giudice di primo grado, accertata la responsabilità dell’autotrasportatore e del dipendente della società, condannava l’autotrasportatore al pagamento di una somma ingente, ripartendo la responsabilità nella misura del cinquanta per cento ciascuno. La Corte d’appello rigettava i gravami, confermando la decisione.
La Motivazione della Corte
Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente principale e quello incidentale denunciavano, con il primo motivo, la nullità della sentenza per vizi relativi alla costituzione del giudice, deducendo che l’estensore, un giudice ausiliario, avesse un incarico scaduto prima della deliberazione e della stesura della decisione.
La Cassazione ha rigettato il motivo, rilevando che la questione non era stata eccepita dinanzi alla Corte territoriale. Richiamando la giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte cost. n. 41 del 2021, la Corte ha ricordato che le corti di appello potevano legittimamente avvalersi dei giudici ausiliari fino al 31 ottobre 2025. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti ha dimostrato che l’incarico dell’estensore era stato prorogato fino a tale data, escludendo ogni vizio di costituzione del giudice.
Con il secondo e il terzo motivo, i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., contestando il valore probatorio del verbale di constatazione della Guardia di Finanza e lamentando un’inversione dell’onere della prova in ordine alla quantificazione del danno.
La Corte ha dichiarato tali motivi inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. I ricorrenti avevano omesso di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità, né avevano offerto argomenti per sollecitarne il mutamento. Sotto altro profilo, le censure si risolvevano in una sollecitazione a un nuovo giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità, atteso che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono attività riservate al giudice di merito.
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati pertanto rigettati, con condanna dei soccombenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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