Contraddittorietà motivazionale tra non vessatorietà della clausola ed esito della manleva (Cass. civ. Sez. 3 n. 11467 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili la motivazione della sentenza di appello che, dopo avere escluso la natura vessatoria di una clausola di polizza che delimita l’oggetto della garanzia e in quanto tale esclude il rischio dedotto, ne affermi comunque l’operatività accogliendo la domanda di manleva. Detta contraddittorietà integra un’ipotesi di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo il “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità. Le clausole che specificano il rischio garantito attengono all’oggetto del contratto e non sono soggette alla specifica approvazione per iscritto prevista dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
Il Fatto
Un’ospite di una struttura alberghiera, mentre chiudeva le persiane esterne della propria camera, veniva travolta da un termosifone in ghisa appoggiato alla ringhiera e ancorato con un filo di ferro, riportando gravi lesioni. La danneggiata conveniva in giudizio la società alberghiera, che chiamava in causa la compagnia assicuratrice per essere garantita e manlevata in forza di una polizza RCT. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria ma escludeva l’operatività della garanzia, ritenendo vessatoria la clausola dell’art. 16, lett. C, della polizza, che limitava il rischio ai danni provocati dai dipendenti dell’assicurato.
La Corte d’appello, in parziale riforma, escludeva la natura vessatoria della clausola, affermandone la natura delimitativa dell’oggetto del contratto e dichiarandola quindi efficace pur in assenza di specifica sottoscrizione. Ciononostante, accoglieva la domanda di manleva, condannando l’assicuratrice a tenere indenne l’albergatore. Contro tale decisione la società assicuratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il vizio denunciato non concerneva un contrasto tra motivazione e dispositivo, bensì un contrasto interno alla motivazione: il giudice di appello, dopo aver affermato che la clausola non era vessatoria e che ineriva alla delimitazione dell’oggetto della garanzia, avrebbe dovuto coerentemente escludere l’operatività della polizza. L’accoglimento della domanda di manleva, invece, presupponeva che la garanzia fosse dovuta, in evidente contraddizione con la premessa.
La Corte ha precisato che, una volta esclusa la vessatorietà e confermato, sulla base delle prove testimoniali, che il soggetto che aveva sistemato il termosifone non era dipendente dell’assicurato, la sentenza impugnata avrebbe dovuto rigettare la domanda di garanzia. L’affermazione conclusiva, introdotta dall’espressione “Ne discende”, è stata ritenuta manifestamente inconciliabile con le argomentazioni che la precedono, integrando una motivazione apparente per contrasto irriducibile.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, ed è denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie, tale anomalia risultava dal testo stesso della sentenza impugnata.
Il vizio è stato qualificato come motivazione inesistente, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, perché renda una motivazione effettiva. Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omesso esame della testimonianza del soggetto che aveva posizionato il termosifone, è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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