Prescrizione dei contributi alla gestione separata: il dies a quo decorre dalla scadenza del pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12256 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto di credito dell’INPS relativo ai contributi dovuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 decorre dalla scadenza del termine per il pagamento degli stessi, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione fiscale costituisce, infatti, una mera dichiarazione di scienza e non rappresenta il fatto costitutivo del credito contributivo, il quale sorge dalla produzione del reddito da parte del soggetto obbligato. La decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., resta quindi ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, assumendo rilievo impeditivo esclusivamente l’impossibilità giuridica di esercitarlo, non anche gli ostacoli di mero fatto.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto da una professionista avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, in sede di rinvio, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi dovuti all’INPS, relativamente all’anno 2007. Il giudice di merito aveva ritenuto che il termine prescrizionale decorresse dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta il 21 settembre 2008, qualificando la richiesta di pagamento notificata dall’Istituto il 20 giugno 2013 come valido atto interruttivo. Avverso tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, lamentando che il termine di prescrizione fosse già decorso alla data della richiesta di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando il principio per cui la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata (ex plurimis, Cass. n. 25755/2023, n. 24584/2024, n. 3086/2025), aderendovi espressamente, e ha precisato che l’obbligazione contributiva sorge da un preciso fatto costitutivo, ossia la produzione del reddito, mentre la dichiarazione fiscale è una mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo.
La Corte ha inoltre chiarito che tale ricostruzione è coerente con l’art. 2935 cod. civ., il quale fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo, è solo quella derivante da cause giuridiche e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Applicando i principi al caso concreto, la Corte ha stabilito che il dies a quo per i contributi dell’anno 2007 andava fissato al 16 giugno 2008, termine di scadenza del pagamento, con la conseguenza che la richiesta dell’INPS del 20 giugno 2013, in difetto di altri atti interruttivi, era da considerarsi tardiva.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha preso atto della rinuncia intervenuta da parte della difesa, precisando che tale atto, non disponendo del diritto in contesa ma costituendo espressione di una valutazione tecnica del difensore, non richiede la sottoscrizione della parte né uno specifico mandato. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della prescrizione alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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