Decadenza dal regime agevolato della l. n. 398/1991 per superamento del plafond (Cass. civ. Sez. 5 n. 68 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche, la decadenza dal regime di vantaggio di cui alla l. n. 398 del 1991 è ricollegata allo sforamento del plafond dei ricavi nell’anno d’imposta precedente, circostanza che l’Amministrazione finanziaria deve acclarare nell’avviso di accertamento. Una volta che l’Ufficio abbia provato il superamento della soglia, l’onere della prova contraria grava sul contribuente. È inammissibile in cassazione il motivo che censuri la motivazione apparente della sentenza di merito senza individuare specificamente le questioni sulle quali il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi e i fatti storici il cui esame sarebbe stato pretermesso, non essendo più deducibile il vizio di motivazione insufficiente. La motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza impugnata solo quando il vizio risulti dal testo stesso del provvedimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una associazione sportiva dilettantistica e alla sua legale rappresentante un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2012, contestando la decadenza dal regime fiscale di vantaggio previsto dalla l. n. 398 del 1991 per le associazioni senza scopo di lucro.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, confermava la decisione, ritenendo che l’associazione non avesse i requisiti per beneficiare delle agevolazioni, in ragione dell’ammontare dei ricavi superiore al plafond legale, del mancato rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, della irregolare tenuta della contabilità e della prevalenza dei ricavi di natura commerciale su quelli istituzionali. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo, articolato in cinque subcensure, ciascuna delle quali è stata respinta. Quanto alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, la Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 398 del 1991, la decadenza dai benefici è ricollegata allo sforamento del plafond nell’anno che precede quello in considerazione, circostanza che risultava debitamente evidenziata nell’atto impositivo, la cui motivazione doveva pertanto ritenersi congrua. Sul punto, la Corte ha altresì precisato che, avendo l’Ufficio provato il superamento della soglia richiamandosi al processo verbale di constatazione, l’onere di dimostrare il contrario gravava sui contribuenti, che non vi avevano assolto.
In relazione alla censura di violazione delle regole sulla motivazione della sentenza, la Corte ha richiamato il principio per cui la motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza, ma solo quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la CTR aveva reso una motivazione ampia e circostanziata, individuando specificamente gli elementi dai quali desumere la decadenza, e il ricorrente non aveva indicato su quali questioni il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi. La censura è stata quindi dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Quanto alla contestazione sulla natura integrativa dell’accertamento, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, secondo cui l’atto non riguardava gli stessi fatti già oggetto di un precedente accertamento della SIAE, che aveva costituito solo il fattore di innesco dell’attività di controllo. Il rilievo è stato inoltre ritenuto inammissibile per carenza di decisività, poiché la sentenza impugnata non sarebbe stata cassata neppure accedendo alla tesi del mancato sforamento del plafond, avendo la CTR indicato altri elementi autonomi e sufficienti a supportare la decadenza, quali la contabilità irregolare, la violazione della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti e la prevalenza dell’attività commerciale.
Infine, la doglianza concernente la violazione dei principi di buona fede e affidamento è stata dichiarata inammissibile, perché il motivo, come formulato in cassazione, era stato proposto per la prima volta solo in appello. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentava l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è stato parimenti dichiarato inammissibile, difettando l’indicazione dei fatti storici specifici il cui esame sarebbe stato omesso, come richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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