Decadenza dal beneficio del termine e moratoria nel mutuo: inammissibile il ricorso che rivaluta il fatto (Cass. civ. Sez. 1 n. 12858 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici e del giudizio di fatto espresso dal giudice di merito. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio, ma è un rimedio impugnatorio a critica vincolata. Le censure che non riproducono il contenuto dei documenti su cui si fondano e che invocano genericamente norme regolatrici della fattispecie sono carenti sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c. Il giudice di legittimità ribadisce che il mancato esercizio del potere di disporre una consulenza tecnica d’ufficio non è censurabile quando la decisione si fonda su risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti. La questione non affrontata dal giudice di merito e non dedotta nei precedenti gradi è nuova e, come tale, inammissibile in sede di legittimità, salvo che non sia rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La società, quale debitrice principale, e i soci, quali fideiussori, avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della banca per il pagamento di una somma complessiva, relativa al saldo passivo di un conto corrente e al debito residuo di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2008. Il Tribunale respinse l’opposizione, decisione confermata dalla Corte d’appello. I soci e fideiussori hanno quindi proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza per non aver rilevato la contrarietà a buona fede della condotta della banca nelle trattative e per aver ritenuto legittima la decadenza dal beneficio del termine comunicata a seguito del mancato pagamento di una rata e di uno sconfinamento sul conto corrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ravvisandone una radicale inammissibilità. Le censure, pur formalmente incentrate sulla violazione di legge, si sostanziavano in un tentativo di rivalutazione del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale. La Suprema Corte richiama il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è confinato al c.d. “minimo costituzionale“, non potendo il ricorrente limitarsi a dedurre la mera ingiustizia della sentenza impugnata.
Sono stati evidenziati ulteriori profili di inammissibilità. I motivi risultavano carenti sul piano della specificità ex art. 366 c.p.c., non avendo riprodotto il contenuto dei documenti posti a fondamento delle proprie deduzioni. Inoltre, i ricorrenti non avevano censurato una fondamentale ratio decidendi della sentenza, che aveva qualificato la comunicazione della banca del febbraio 2012 come una mera proposta, tardivamente accettata e nel frattempo revocata. Infine, l’invocazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. è stata ritenuta generica e apodittica.
Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. Quanto alla mancata effettuazione di un accertamento tecnico, la Corte ricorda che tale potere è discrezionale per il giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se la decisione si fonda su risultanze già acquisite. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 38 T.U.B., la Corte osserva che la questione non risultava affrontata nella sentenza impugnata, né i ricorrenti avevano indicato l’atto del giudizio di merito in cui era stata sollevata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.